di AVV. TOMMASO ROSSI
Si fa un gran parlare in questi ultime settimane, dei dazi doganali che l’amministrazione americana di Donald Trump ha deciso di applicare sulle importazioni di acciaio (al 25%) e alluminio (al 10%) Ā dall’Unione Europea, oltre che dal Canada e dal Messico, decidendo di non prorogare l’esenzione temporanea che era stata concessa all’Europea dopo una prima tranche della guerra daziaria iniziata da “The Donald” a partire da marzo scorso, in prima battuta rivolta soprattutto contro la Cina e la sua concorrenza molto “spinta” (per molti, a pieno titolo sleale).
Proviamo allora a capire, innanzitutto, cosa sono e a cosa servono i dazi doganali.
Il dazio doganale ĆØ una barriera artificale ai flussi di beni tra Paesi, che nasce per ragioni di politica economica e commerciale. Lo scopo ĆØ quello di far aumentare il prezzo del bene o prodotto venduto in un Paese e importato da un altro, per proteggere dalla concorrenza la medesima tipologia di beni e servizi prodotti nello Stato di importazione.
Dal punto di vista tributario, sono un’imposta indiretta che si applica alla dogana ai prodotti che vengono venduti e acquistati da uno Stato terzo allāaltro,pagato dall’importatore o dall’esportatoreĀ tramite dichiarazione doganale, e vanno a costituire un introito fiscale per lo Stato.
Ogni acquisto di beni da parte di aziende poste all’esterno del territorio dell’Unione Europea ĆØ un’operazione commerciale di importazione necessaria per l’immissione del bene in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione. Nella maggior parte dei casi questa operazione ĆØ sottoposta al pagamento dei dazi e all’IVA del Paese di destinazione per la sua immissione in consumo (Iva che si applica sull’intera cifra data dalĀ costo prodotto + spese di spedizione + dazio).
I dazi maggiormente utilizzati sono quelli in importazione, con applicazione cioĆØ di una specifica tassa su alcune categorie specifiche di beni e servizi, allo scopo appunto di favorire la produzione nazionale a discapito di quella estera, specie di quella proveniente da Paesi particolarmente concorrenziali in termini di prezzi.Ā I dazi possono consistere anche in imposte sulle esportazioni.
Come si quantificano i dazi?
I dazi sono direttamente legati alla classificazione doganale della merce e si calcolano al momento della dichiarazione doganale. Normalmente sono stabiliti: sul valore della merce in arrivo; sulla quantitĆ o sul peso della merce in arrivo o in modo misto tra i due appena elencati.
Il dazio doganale varia a seconda del tipo di bene importato ed ĆØ calcolato in base al suo valore contenuto nella dichiarazione del venditore che solitamente corrisponde alla fattura inviata con il prodotto. Se viene effettuato un controllo e l’impiegato della Dogana dovesse rilevare una non corrispondenza tra quanto pagato e il valore della merce questa sarĆ rivalutata e il dazio verrĆ calcolato sulla nuova valutazione. Questa procedura ĆØ a discrezione del doganiere, si basa su valutazioni presunte e la scelta dei pacchi che vengono aperti per verificare il contenuto avviene casualmente. In ogni caso, la tassa viene calcolata sul valore della merce comprensiva di spese di spedizione e se queste non sono indicate viene indicato anche in questo caso un valore presunto. Nelle spedizioni con destinazione l’Unione Europea il dazio corrisponde alla Tariffa Integrata Comunitaria (TARIC) che viene calcolata in percentuale secondo le tabelle merceologiche introdotte dal Reg. (CEE) n. 2658/87 alla prima dogana di ingresso nell’Unione. L’importo del dazio (TARIC) ĆØ consultabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane in Italia.
Come si applicano i dazi tra i vari Paesi? E quando non si applicano?
NellāUnione Europea vige il principio di libera circolazione delle merci, che comporta tra le altre cose lāeliminazione di qualunque dazio tra gli Stati membri. I 28 Stati membri dell’Unione Europea attuano una politica commerciale comune verso i Paesi c.d. “terzi” (cioĆØ extra Ue), allo scopo di favorire lo sviluppo del commercio mondiale e al contempo l’abolizione progressiva delle limitazioni agli scambi e la riduzione delle barriere tariffarie. In particolare attraiverso la Tariffa Doganale Comune l’UE applica dazi doganali uniformi (i c.d. “dazi convenzionali”) ai prodotti importati dai Paesi terzi indipendentemente dallo Stato europeo di destinazione.
L’applicazione dei dazi nel commercio risale a oltre 2000 anni fa, tuttavia Ā da molto tempo ormai gli Stati hanno sostituito un impostazione prettamente “protezionistica” ad una economia molto piĆ¹ aperta, cercando dunque di favorire accordi commerciali c.d.”preferenziali” allo scopo di eliminare o ridurre al minimo i dazi applicabili nell’importazione di beni o servizi tra loro.Ā E’ per questo che la mossa di Trump- a suo dire dettata dall’esigenza di proteggere lavoratori e imprese USA- Ā ha colto di sorpresa l’UE, che ora introduce ritorsioni commerciali per riequilibrarne gli effetti commerciali su larga scala.
Quali sono i principali accordi di libero scambio?
Dal 1947 opera il Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade),accordo internazionale firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra inizialmente da 23 Paesi che negli anni sono diventati oltre 120; nel il WTO, (World Trade Organization ovvero OMC- Organizzazione Mondiale del Commercio) si ĆØ sostituito al GATT, con l’obiettivo primario proprio di abolire o ridurre i dazi tra i Paesi firmatari. Ci sono poi trattati bilaterali e multilaterali di libero scambio, tra i quali per esempio il recentissimo CETA, Ā firmato dallāUnione Europea (e non ancora ratificato da tutti gli Stati membri) con il Canada.
Cosa sono i dazi “antidumping”? Nell’ambito del mercato di un Paese possono essere introdotti anche altri tipi di dazi, tra i quali misure antisovvenzione (nei confronti di importazioni di beni di imprese terze che usufruiscono nel loro Paese di sovvenzioni statali), le misure di salvaguardia (attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivanti da distorsioni del mercato” e appunto i dazi antidumping, misure di difesa commerciale varate nei confronti di importazioni effettuate da parte di imprese di Paesi terzi che vendono prodotti a prezzi inferiori rispetto al prezzo in cui vendono gli stessi prodotti nel loro mercato di origine .
I “perchĆ©” della scelta protezionistica di Trump. Il Presidente Trump ha portato dei dati a supporto della sua decisione sostenendo che le politiche di “dumping” dei paesi terzi avrebbero comportato negli ultimi 20 anni un calo dellāoccupazione americana del 35% nellāindustria dellāacciaio e del 56% in quella dellāalluminio. E, per applicare questi dazi, se ĆØ fatto forte diĀ una norma del 1962 (c.d. āNational Security Exceptionā),Ā contenuta nel Trade Expansion Act, che consente Ā di attivare lāarticolo 21 del General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt), che a sua volta permette l’imposizione unilaterale di dazi doganali senza chiedere l’autorizzazione al WTO (di cui l’America fa parte) in nome della sicurezza nazionale.Tale norma, in veritĆ , si riferisce a situazione assai piĆ¹ Ā residuali, tant’ĆØ vero che ĆØ stata applicata soltanto tre volte: in piena Guerra Fredda, con il boicottaggio da parte del governo USA di prodotti dellaĀ Cecoslovacchia; nel 1982 , quando vennero introdotti dallāEuropa ai danni dellāArgentina, durante la crisi delle Falklands (o Malvine) e nel 1985, quando gli Stati Uniti boicottarono i prodotti del Nicaragua,durante il conflitto con il governo sandinista.
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Riepiloghiamo, avvalendoci delle definizioni riportate nel sito dell’Agenzia della Dogane Italiana, quali sono i REGIMI DOGANALI.
I regimi doganali, ai sensi dellāart. 5, punto 16 del Reg. (UE) 952/2013 (Codice doganale dellāUnione), sono i seguenti:
- Immissione in libera pratica
- Regimi speciali (ai sensi dellāart. 210 del citato Reg. (UE) 952/2013)
- Esportazione
1. Immissione in libera pratica
Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria.
Esso presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la dogana dāingresso nellāUnione Europea.
Lāoperazione doganale implica le seguenti attivitĆ in dogana:
- lāapplicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze dāimportazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
- lāespletamento delle altre formalitĆ previste per lāimportazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
- lāapplicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.
Se la merce viene destinata anche allāimmissione in consumo nel territorio dello Stato con lāassolvimento della fiscalitĆ interna, prevista dalla legislazione nazionale, si realizza lāimportazione della merce.
Normativa di riferimento:
Art. 4, punto 16 – artt. 79/83 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);
Artt. 218, 225, 230, 237 del Reg. (CEE) 2454/93 (Disposizioni dāapplicazione del Codice Doganale Comunitario).
2. Regimi speciali
- Transito
- Deposito – comprende il deposito doganale e le zone franche (in corso di aggiornamento)
- Uso particolare – comprende lāammissione temporanea e lāuso finale
- Perfezionamento – comprende il perfezionamento attivo e passivo
3. Esportazione
Il vincolo delle merci al regime dellāesportazione ĆØ obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della ComunitĆ .
Lāesportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze allāufficio doganale di āesportazioneā che, ai sensi dellāart. 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE), ĆØ lāufficio doganale competente per il luogo ove lāesportatore ĆØ stabilito o le merci sono imballate o caricate per lāesportazione.
La dichiarazione doganale deve essere trasmessa allāufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalitĆ del sistema informatico dellāAgenzia AIDA. Il sistema unionale ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali. La Fase 1 dellāECS, avviata a decorrere dal 1Ā° luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonchĆ© essere lo strumento primario per la certificazione dellāuscita della merce dal territorio doganale dellāUnione sia ai fini doganali che fiscali. La Fase 2 dellāECS, avviata a decorrere dal 1Ā° luglio 2011, assicura gli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale unionale in materia di āsicurezzaā.
Lāufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare lāanalisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. Allāoperazione ĆØ assegnato un numero di riferimento M.R.N (Movement Reference Number).
Espletati tali adempimenti, lāufficio di esportazione svincola le merci per lāesportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione ĆØ stata accettata. Esso, inoltre, consegna allāoperatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).
La merce ed il DAE devono essere presentati allāufficio doganale di uscita che ai sensi dellāart. 329 del RE corrisponde, a parte alcune eccezioni, allāufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dellāUnione.
Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dellāanalisi dei rischi, e verifica lāuscita fisica delle merci.
A seguito di ciĆ² lāufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico ārisultati di uscitaā tramite il sistema informatico doganale AIDA allāufficio di esportazione ai sensi di quanto disposto dallāart. 333 del RE. In caso di esito positivo, il messaggio āuscita conclusaā costituisce prova dellāuscita della merce dal territorio doganale dellāUnione. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dellāoperazione con difformitĆ riscontrate, lāoperatore economico dovrĆ recarsi presso lāufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale.
Lo stato dellāoperazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dellāAgenzia alla sezione āTracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)ā.
Ai sensi dellāart. 335 del RE, la merce svincolata per lāesportazione deve uscire dal territorio doganale dellāUnione entro 90 giorni dalla data dello svincolo.
Gli operatori economici interessati allāoperazione di esportazione per la quale ĆØ stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce allāufficio di esportazione ai fini dellāannullamento della dichiarazione.
Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale dellāUnione ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita lāoperatore potrĆ attivare la procedura di ricerca presso lāufficio doganale di esportazione.
Normativa di riferimento:
Artt. 266-277 del Reg. UE 952/2013 (CDU)
Artt 244-249 del Reg. UE 2015/2446 (RD)
Artt 326-341 del Reg. UE 2015/2447 (RE)
In materia di esportazione e uscita delle merci la Commissione europea e gli Stati membri hanno predisposto delle Linee guida consultabili sul sito internet della Commissione allāindirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en
Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:
Nota n. 70662 del 7 luglio 2016
Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016
Circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010;
Nota n. 29141/RU del 29 aprile 2010;
Nota n. 166840/RU del 16 dicembre 2009;
Nota n. 17619/RU del 18 febbraio 2009;
Nota n. 88970/RU del 30 giugno 2009;
Nota n. 3028 del 21 luglio 2008;
Nota n. 6661 del 14 novembre 2007;
Nota n. 3945 del 27 giugno 2007;
Nota n.1434 del 3 maggio 2007;
Nota n. 4368 del 26 luglio 2006;
Circolare n. 10/D del 1 marzo 2004;
Circolare n. 75/D del 11 dicembre 2002.
Circolare n. 173/D del 2 luglio 1998. .