Cookies di profilazione e interesse legittimo: è legittimo?

di Avv. TOMMASO ROSSI
Spesso entrando in un sito internet ci troviamo di fronte la maschera relativa ai cookies di profilazione dell’utente, dove entrando a vedere i consensi si pone davanti la scelta “ACCETTARE/INTERESSE LEGITTIMO“.
Anzitutto: Cosa sono i cookies di profilazione? I cookies di profilazione sono strumenti tecnologici che consentono la raccolta e l’analisi delle abitudini di navigazione e delle preferenze degli utenti online. Questi dati vengono utilizzati per creare profili dettagli degli utenti, consentendo alle imprese di fornire annunci pubblicitari mirati e contenuti personalizzati. L’obiettivo principale è migliorare l’esperienza dell’utente e ottimizzare le strategie di marketing.

Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, i cookies di profilazione sono considerati dati personali poiché possono essere utilizzati per identificare un individuo. Di conseguenza, il principio del consenso diventa centrale. Le imprese sono tenute a ottenere un consenso informato, libero e inequivocabile dall’utente prima di utilizzare cookies di profilazione sul suo dispositivo.

Il consenso deve essere fornito attraverso un’azione positiva dell’utente, come spuntare una casella o cliccare su un pulsante. Inoltre, l’utente deve essere adeguatamente informato sull’uso dei cookies, sulla durata di conservazione dei dati e sulla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento. Questo rafforza il controllo dell’utente sui propri dati personali.

Ma cosa significa “Interesse Legittimo” in ambito privacypolicy? Semplificando significa che il sito si arroga il diritto di profilare l’utente, vantando un interesse legittimo a ciò, senza il suo consenso. tale formula nasce dal GDPR, che al considerato 47 ha scritto con una formulazione ambigua e ipotetica che il marketing diretto “può” essere un legittimo interesse”…..

L’Interesse Legittimo come Base Giuridica Alternativa, dunque? Oltre al consenso, il GDPR riconosce l’interesse legittimo come altra base giuridica per il trattamento dei dati personali, inclusa l’installazione di cookies di profilazione. L’interesse legittimo si applica quando un’impresa ha un interesse legittimo a trattare i dati dell’utente che prevale sui diritti e le libertà dell’individuo. Tuttavia, l’interesse legittimo non deve prevaricare l’interesse o i diritti dell’utente, e un bilanciamento adeguato deve essere mantenuto.

Le imprese che intendono fare affidamento sull’interesse legittimo devono condurre una valutazione di bilanciamento e fornire un’adeguata informativa all’utente su quale interesse legittimo stanno perseguendo e su come esso si allinea con i diritti dell’individuo.

🍪Dunque, è lecito porre l’utente di fronte a questa scelta, senza aver a disposizione l’opzione “nego il consenso”?
La risposta è NO. Il legittimo interesse non c’entra niente con i cookie di profilazione, serve il CONSENSO dell’interessato e non basta invocare il diverso presupposto del legittimo interesse. Lo ha chiarito il Garante, nelle “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” (provvedimento 10 giugno 2021 n. 231).
——PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTATECI PURE ALL’INDIRIZZO MAIL: info@rpcstudiolegale.it———–

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