E’ la rivincita del cognome materno? La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio ieri 27 aprile, ha valutato le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che regolano nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e sulla previsione che,laddove non vi sia accordo, attribuisce al figlio il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
Sarà ora il legislatore a dover regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.
Aspetti molteplici (tanto per fare alcuni esempi: la “moltiplicazione dei cognomi” per le generazioni a venire; o i casi di persone che già attualmente hanno due o più cognomi; o se si dovrà mantenere il cognome prescelto, o l’ordine di cognomi prescelto, anche per i successivi fratelli o sorelle del primo figlio; o se la nuova previsione avrà o meno effetto retroattivo, ovvero se sarà possibile cambiare i cognomi assegnati in passato).
Va inoltre precisato che tale previsione, e le nuove regole che dovranno essere normativamente dettate dal Parlamento, si dovranno applicare tanto ai figli nati nel matrimonio, tanto a quelli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
La questione di legittimità costituzionale da cui ha tratto origine la sentenza della Corte Costituzionale era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Potenza, chiamata a decidere sul ricorso di una coppia che intendeva attribuire al proprio figlio il solo cognome materno, possibilità che gli era stata negata dagli uffici comunali della propria città.
Dobbiamo ricordare che, a seguito di una Sentenza della Corte Costituzionale del 2016 (e successiva Circolare attuativa del ministero dell’Interno), a firma anch’essa dell’odierno Presidente Amato, in Italia era già possibile aggiungere al cognome del padre quello della madre, ma solo come secondo.