La Commissione europea ha approvato alcuni giorni fa la proposta di revisione del sistema delle indicazioni geografiche (IG) per vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli. Le nuove misure hanno lo scopo di aumentare la diffusione delle indicazioni geografiche nell’Unione a beneficio dell’economia rurale e di conseguire un livello di protezione della qualità e dell’autenticità dei prodotti alimentari più elevato, in particolare per quanto riguarda la vendita online, un mondo spesso deregolamentato che mette in pericolo la ricchezza e la diversità del patrimonio enogastronomico europeo.
Ricordiamo l’attuale disciplina.
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Per “denominazione d’origine” si intende il nome di una regione, di un determinato luogo e in certi casi di un Paese, che distinguono un determinato prodotto agricolo o alimentare originario di quel luogo, e le cui qualità o i tratti distintivi sono dovuti essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, inclusi i fattori naturale e umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in tale zona geografica.
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Per “indicazione geografica”, invece, si deve intendere il nome di una regione, di un luogo specifico o in certi casi di un Paese che serve a individuare un determinato prodotto agricolo o alimentare come originario di tale luogo e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono in tale zona geografica.
Per ottenere entrambi i riconoscimenti un prodotto deve essere conforme ad un determinato disciplinare di produzione tipico di quel prodotto e occorre che sia portato a termine un iter procedurale di richiesta molto complesso che passa prima attraverso la presentazione della domanda ai competenti organi dello Stato interessato e poi alla Commissione Europea che verifica in ultima istanza la presenza di tutti i richiesti requisiti.
- Per menzione tradizionale , ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, deve intendersi l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, per indicare:
a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale,
b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Attorno a quest’ultima a settembre si era molto discusso attorno alla domanda avanzata dalla Croazia di riconoscimento della menzione tradizionale del Prosék (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO), letta dall’Italia come un pericolo contro il nostro Prosecco ed un espressione di quel fenomeno tanto contrastato del c.d. “Italian sounding“.
I nomi dei prodotti agroalimentari e dei vini sono protetti come denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), mentre quelli delle bevande spiritose come indicazioni geografiche (IG). Tra i prodotti rinomati con etichetta IG troviamo Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whisky, olive Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polish Vodka, Queso Manchego e Roquefort. L’Unione europea protegge inoltre le specialità tradizionali garantite(STG) che sono i nomi dei prodotti agricoli che mettono in evidenza gli aspetti tradizionali di un prodotto senza che vi sia un legame con una zona geografica specifica. Tra i prodotti rinomati con etichetta STG rientrano Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing e Kriek.A marzo 2022 erano registrati 3 458 nomi: 1 624 vini, 1 576 prodotti alimentari e agroalimentari e 258 bevande spiritose
Tornando dunque a quanto emerso nella proposta di revisione, per rafforzare il meccanismo delle indicazioni geografiche, la Commissione propone le misure seguenti:
- procedura di registrazione abbreviata e semplificata: le diverse norme tecniche e procedurali sulle indicazioni geografiche saranno unificate, dando luogo a un’unica procedura semplificata di registrazione delle indicazioni geografiche per i richiedenti dell’UE e dei paesi terzi. Questa armonizzazione comporterà un lasso di tempo più breve tra la presentazione della domanda e la registrazione, pertanto si prevede che i regimi godano di maggiore attrattività presso i produttori;
- maggiore protezione online: il nuovo quadro aumenterà la protezione delle indicazioni geografiche su internet, in particolare per quanto riguarda le vendite tramite piattaforme online e la tutela contro la loro registrazione e il loro utilizzo in malafede nel sistema dei nomi di dominio;
- maggiore sostenibilità: dando seguito diretto alla strategia “dal produttore al consumatore” i produttori potranno valorizzare le loro azioni in materia di sostenibilità sociale, ambientale o economica nel disciplinare di produzione, stabilendo i relativi requisiti. Ciò contribuirà a proteggere meglio le risorse naturali e le economie rurali, garantire le varietà vegetali e le razze animali locali, preservare il paesaggio della zona di produzione e a migliorare il benessere degli animali. Questo aspetto potrebbe inoltre attrarre particolarmente i consumatori che desiderano ridurre il loro impatto sull’ambiente;
- più poteri alle associazioni di produttori: gli Stati membri dovranno riconoscere le associazioni di produttori di indicazioni geografiche che ne fanno richiesta. Le associazioni riconosciute avranno la facoltà di gestire, rafforzare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche, in particolare grazie all’accesso alle autorità anticontraffazione e doganali di tutti gli Stati membri.