La giurisprudenza, ormai da tempo, ha consacrato l’estensione del reato di atti persecutori anche ai rapporti tra vicini di casa.
Il reato di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa, cosiddetto “stalking condominiale”, si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni.
Così, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26878/2016, ha condannato un condomino per aver esasperato un vicino di casa, causando in quest’ultimo un grave stato d’ansia e costringendolo ad assumere tranquillanti.
La Corte ha altresì riconosciuto, con sentenza n. 45141/2019, che integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) il soggetto che per diverso tempo tormenta con molestie, minacce e offese la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, portandola a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita.
Caratteristiche che i comportamenti debbono avere:
Il perdurare nel tempo di questi atteggiamenti che possono declinarsi come persecutori o diffamatori o minacciosi, tal da far temere per l’incolumità nostra e dei nostri cari; in altri casi atteggiamenti di controllo costante della vita privata, o di messa in ridicolo o di critica offensiva e diffamatoria anche attraverso i social network. Tali comportamenti debbono in ogni caso determinare un vivo e perdurante senso di ansia e paura, o alterare la normale condotta quotidiana di vita.
Per maggiori info contattateci.