Quando il governo può esercitare il potere sostitutivo sugli atti amministrativi locali?

di DOTT.SSA SERENA CANTARELLI

La questione giuridica che analizziamo riguarda l’esercizio del potere sostitutivo del Governo previsto dall’art. 120 della Costituzione e disciplinato dagli artt. 8, co.1 della L. n.131/2003 e 41 della L. n.234/2012.

Nel caso specifico trattato dallo Studio, il Governo aveva annullato due delibere della Giunta della Regione Alfa perché contrarie alla normativa nazionale e comunitaria per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio ex art. 19 bis L. 157/1992.

In generale, l’art. 120 della Costituzione prevede che il Governo possa sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuninel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.

Per quel che riguarda la disciplina di tale potere di sostituzione, l’art. 8 della L. 131/2003 prevede che, nei casi e per le finalità previsti dall’art. 120, co.2, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni un congruo termine all’ente interessato per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari.

L’art. 41 della L. 234/2012 permette allo Stato di adottare provvedimenti nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’inerzia di tali enti nell’attuazione degli atti dell’unione Europea.

Ebbene, nel nostro caso il Ministro per gli affari regionali e le autonomie aveva diffidato la Regione Alfa ad adeguare i propri provvedimenti in materia di caccia alla normativa nazionale ed europea. Tuttavia, la Regione Alfa non aveva fornito alcun riscontro a tale diffida ed il Consiglio dei Ministri si era ritrovato costretto ad annullare le due delibere regionali.

Il Consiglio dei Ministri, in particolare, ha sottolineato come i provvedimenti adottati dalla Regione fossero in contrasto con gli articoli 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n.157 e 9, co. 1, lett. c) della direttiva 2009/147/CE. Il Consiglio dei Ministri constatava come la regione avesse autorizzato la caccia in deroga di specie protette, e dunque non cacciabili, al di fuori dei casi in cui tale deroga può essere consentita secondo la normativa nazionale ed europea.

Entrando nel merito dei provvedimenti della Regione, l’art. 19 bis della L. 157/1992 stabilisce che le deroghe al divieto di caccia delle specie protette, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE, solo per periodi determinati e in conformità al parere obbligatorio dell’istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA, già INFS).

Ebbene, il Consiglio dei Ministri si avvedeva proprio della mancanza del parere dell’ISPRA. Difatti, l’istituto era stato consultato dalla Regione Alfa. Il parere, tuttavia, era sfavorevole e non autorizzava la caccia in deroga. La Giunta regionale ha, comunque, disatteso il parere sfavorevole dell’istituto, autorizzando la caccia in deroga senza fornire argomentazioni tecnico scientifiche e giustificazioni in ordine alle regioni che hanno portato a disattendere le indicazioni ivi formulate. Indicazioni, tra l’altro, obbligatorie alle quali le Regioni debbono necessariamente uniformarvisi.

Si è rilevato, inoltre, che l’annullamento dei provvedimenti della Regione Alfa è intervenuto mesi dopo l’entrata in vigore delle deliberazioni le quali, dunque, hanno prodotto ingenti danni. In particolare, le due delibere hanno portato all’abbattimento di migliaia di capi di fauna selvatica soggetta a protezione. Per tale motivo, diverse associazioni ambientaliste si sono rivolte al Nostro studio per valutare la possibilità di presentare un esposto alla Corte dei Conti data l’illegittima distruzione di beni pubblici. Infatti, l’art. 1, co. 1, della L. n. 157/1992 “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.

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