L’accesso documentale al contrario dell’accesso civico generalizzato richiede un interesse concreto ed attuale collegato ad una posizione qualificata

di AVV. TOMMASO ROSSI
(Articolo Pubblicato il 13 Marzo 2020 su  “l’Amministrativista- Il portale sugli appalti e i contratti pubblici” Giuffrè)

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un Consorzio istante avverso il diniego di accesso espresso da Consip per mezzo del provvedimento impugnato, a fronte di un’istanza di ostensione di atti di una gara ancora in corso, ma dalla quale l’istante era stato escluso a fronte di irregolarità fiscali.

La richiesta di accesso documentale, espressamente proposta ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge sul procedimento amministrativo 241/90 nonché ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.50/2016, era stata motivata per tutelare i propri diritti ed interessi in sede giudiziale stante il lungo rallentamento dell’aggiudicazione dei lotti della gara e  l’esclusione sancita nei confronti del Consorzio.

 

Come è noto la disciplina dell’accesso agli atti in materia di contratti pubblici, dettata dall’art. 53 d.lgs. 50/2016, non configura una speciale disciplina, realmente derogatoria di quella di ordine generale di cui alla legge 241/90 e tale da escludere definitivamente l’accesso civico che può essere temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i partecipanti alla gara (fino al termine della stessa), ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, in primis laddove ricorrano i presupposti indicati dall’art. 5 bis co.2 d.lgs. 33/2013 che esclude l’accesso generalizzato per evitare un “pregiudizio concreto” agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (di questo avviso fra gli altri, TAR Lombardia Sezione Quarta, sentenza n. 45/2019 del 11/1/2019).

Secondo i Giudici amministrativi adìti, bene ha fatto la S.A. a non accogliere la richiesta documentale, in quanto la stessa difettava del necessariointeresse concreto ed attuale collegato ad una posizione qualificata del richiedente, non essendo sufficiente come nel caso de quo, un’attinenza soltanto indiretta, peraltro completamente vanificata dalla circostanza che la ricorrente fosse stata esclusa per irregolarità fiscali.

Tale ultima circostanza, infatti, porta a concludere che nessuna utilità avrebbe potuto invocare l’istante dalla conoscenza della documentazione richiesta, la quale in ogni caso non avrebbe potuto far derivare alcun effetto favorevole riguardo la propria posizione, che è quella di un concorrente ormai escluso dalla procedura.

 

In conclusione, si può affermare che una richiesta di tal guisa, peraltro connotata da assoluta genericità (si chiedeva l’ostensione di “tutti gli atti”) mira ad un controllo diffuso e generalizzato sull’operato della Stazione appaltante, come tale dunque inammissibile con riferimento all’accesso documentale “classico” ex lege 241/90, che abbisogna di un interesse concreto ed attuale collegato ad una posizione qualificata del richiedente.

Tar Lazio, Roma, 10 marzo 2020, n. 3107.pdf

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