Come previsto dal punto 3) della Delibera di GN del CONI del 25707/2023 viene introdotta la seguente disposizione, entro il 1 luglio 2024, le Associazioni e società sportive devono nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. 36/2021.
Come abbiamo già visto nel nostro collegato focus (CLICCA PER LEGGERE) ,dopo l’entrata in vigore della normativa contenuta nel d.lgs. 39/2021, era previsto che gli “Enti Affilianti” (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione e Associazioni benemerite) entro dodici mesi dall’entrata in vigore della normativa (ovvero entro il 31/8/2023)provvedessero ad emanare proprie Linee Guida per supportare le società ed associazioni sportive affiliate nella predisposizione di “Modelli Organizzativi” e “Codici di Condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, etnia o orientamento sessuale, nonché per qualsiasi condizione prevista dal c.d. “Codice delle pari opportunità”.
Da quel momento, la seconda fase prevista è quella in capo alle società affiliate, che hanno a loro volta 12 mesi dall’emanazione delle Linee Guida della propria Federazione di riferimento, per emanare i MOG (Modelli Organizzativi e di Gestione) e i Codici di condotta.
Tornando all’obbligo, entro il 1 luglio 2024, di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, lo stesso dovrà essere:
- dotato delle necessarie competenze
- autonomo e indipendente rispetto all’associazione o società sportiva
- in costante coordinamento con il Safeguarding Office istituito dal relativo Ente di Affiliazione sportiva
Il MOG deve prevedere e stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 garantendone la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale.
Il MOG garantisce l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sport.
Il MOG deve stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:
a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
-
f) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
Il soggetto nominato responsabile Safe guarding può essere il medesimo soggetto esterno che ha redatto il MOG, pur dovendosi ritenere fondamentale in ogni caso che detto soggetto riesca a garantire la necessaria presenza periodica presso l’associazione sportiva e i relativi impianti per le attività di controllo e coordinamento. Si ritiene che la migliore soluzione possa essere quella di affidare il ruolo ad un professionista esterno, e che lo stesso individui uno e più delegati interni alla società – secondo una struttura latu sensu “piramidale”- che allo stesso abbiano l’obbligo di riferire e con il quale debbano coordinarsi e rapportarsi costantemente.
Come già detto relativamente alla redazione dei MOG e all’elaborazione dei Codici di Condotta, per rendere realmente tutelante tutto il sistema di Safeguarding introdotto dalla normativa in esame, anche la nomina e il ruolo del responsabile Safeguarding non può essere ridotta ad una attività meramente formalistica del presidente o di altro soggetto in seno alla società sportiva. Attività formalistica di un soggetto senza specifiche competenze e capacità di risk analysis e di intervento efficace in caso di verificarsi dei rischi individuati. Una scelta di un soggetto inadeguato da un lato esporrà lo stesso a gravi conseguenze e, al contempo, non tutelerà le Società in caso di verificarsi di uno degli eventi a rischio presi in esame).
Per ricoprire tale ruolo, dunque, ci si dovrà affidare a professionisti seri ed esperti, dotati di conoscenza della materia, nonché a conoscenza delle peculiarità della realtà sportiva di riferimento, che abbiano una ottima propensione alla risks analysis, al problem solving, e al lavoro di equipe e di costante interfaccia con le società sportive.