di AVV. TOMMASO ROSSI (articolo già pubblicato su “L’amministrativista- il Portale sugli appalti e i contratti pubblici” della Giuffrè)
Commento a sentenza TAR Lazio Sezione Prima, n. 8324/2021 del 13/07/2021.
Il sindacato del giudice amministrativo sulle modalità con le quali la Commissione giudicatrice esercita la propria attività valutativa riguardo l’attribuzione dei punteggi di gara non può mai sostituirsi a quello della P.A.
Tale peculiare potere, infatti, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica tipicamente spettante all’organo di valutazione della gara, che potrà essere sovvertito giudizialmente solo fornendo la prova di palese inattendibilità e evidente insostenibilità del giudizio tecnico.
Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un RTI non risultato aggiudicatario di una procedura aperta per affidamento di lavori in regime di “accordo quadro”.
Il ricorrente sollevava alcuni vizi dell’offerta avversaria, in particolare per quanto qui rileva lamentava che la valutazione dell’offerta tecnica del RTI risultato vincitore sarebbe stato inficiato da erroneità, di talché il vincitore avrebbe dovuto vedersi attribuire un punteggio di gran lunga inferiore, e il ricorrente di molto superiore.
I giudici amministrativi, nel ritenere infondato il ricorso nella sua interezza, riguardo tale punto hanno sottolineato quanto già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, ovvero sia che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa compiuta dalla Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A.
Ciò in quanto la valutazione delle offerte tecniche, e la conseguente attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione stessa, è la tipica manifestazione del suo potere di discrezionalità tecnica.
Le valutazioni della Commissione giudicatrice, dunque, in quanto espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono insindacabili da parte del Giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. St., Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682). La valutazione delle offerte – e dunque anche della loro “incertezza assoluta” – nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impongono il merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. St., Sez. V,11 dicembre 2015, n. 5655;Id., 27 marzo 2015, n. 1601).
In conclusione, i giudici del Tar Lazio, hanno precisato che, per superare e ribaltare giudizialmente il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice non è sufficiente sottolinearne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
La sentenza si pone nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata sul punto e recentemente ribadita anche dal Consiglio di Stato. (ex multiis, TAR Lazio, sez. III, 18 settembre 2020, n. 9613; Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6753).