Il riconoscimento di sentenze straniere e la fase esecutiva della pena

di DOTT.SSA SERENA CANTARELLI

La questione del riconoscimento di sentenze straniere è da sempre assai problematica. Ci soffermeremo (partendo da un caso che abbiamo affrontato di recente) sulla questione relativa al diritto di un condannato a non subire in Italia una pena più grave di quella stabilita nella sentenza straniera, anche per quanto riguarda i benefici relativi alla fase esecutiva della pena.

Tizio, cittadino Italiano, il 13.07.2018 veniva condannato dalla “Crown Court” di Southwark (Regno Unito di Gran Bretagna) alla pena detentiva di anni 9 di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata.

In data 01.10.2018 Tizio, divenuta irrevocabile la sentenza straniera, richiedeva la trasmissione della decisione e del certificato di cui all’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 alle autorità Italiane al fine di ottenere il trasferimento e scontare la pena residua in Italia.

La richiesta avanzata da Tizio trovava composizione negli strumenti di cooperazione giudiziaria penale di matrice euro-unitaria (Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, attuata dal decreto legislativo 07.09.2010 n. 161).

Il 16.04.2019 la sentenza straniera veniva riconosciuta dalla Corte di Appello con sentenza divenuta definitiva.

Tizio, tuttavia, non soddisfatto di quanto stabilito da tale ultima Corte, inoltrava alla stessa un’istanza lamentando il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, del c.d. Parole Eligibility Date (libertà anticipata).

Difatti, la sentenza straniera aveva previsto una pena complessiva di 12 anni di reclusione (sino al 2030) con liberazione condizionale trascorsi 9 anni (cioè nel 2027) e il diritto alla libertà anticipata dopo aver scontato metà della pena, ossia dopo 6 anni (nel 2024).

Invero, il complesso dei meccanismi di scarcerazione preventiva operanti nel sistema inglese si presenta radicalmente diverso dal nostro. In particolare, il rilascio anticipato costituisce in Inghilterra non un mero beneficio invocabile dai detenuti più virtuosi, bensì la seconda fase dell’esecuzione di ogni pena. Due le maggiori differenze:

1) la prima si ravvisa nell’operatività, nel sistema inglese, di un sistema di “automatic relase” in base a cui i condannati detenuti possono, dopo aver scontato in carcere un periodo determinato di pena, possono essere automaticamente o, in alcuni casi, dopo una valutazione positiva da parte del Parole Board, rimessi in libertà condizionale;

2) la seconda, invece, consiste nella diversa gestione della fase di esecuzione delle pene, non rimessa alla competenza di un organo giurisdizionale equivalente alla nostra magistratura di sorveglianza (e di esecuzione), ma invece attribuita al c.d. Parole Board, un ente amministrativo indipendente dotato di piena autonomia decisionale.

Tutto ciò premesso, Tizio riferiva di non voler essere trasferito in Italia alle condizioni imposte dal sistema italiano in quanto lesivo del suo diritto a non subire una pena più grave di quella stabilita nella sentenza straniera, e si rivolgeva allo Studio per richiedere assistenza. Difatti, mentre in Inghilterra il detenuto avrebbe potuto essere rimesso in libertà, sia pure condizionale, nell’anno 2024, in Italia avrebbe dovuto scontare la pena detentiva sino al 2027.

La prevalente giurisprudenza nazionale “ai fini del riconoscimento della sentenza straniera con la quale sia stata applicata la sospensione condizionale della pena ovvero una sanzione sostitutiva, il D.Lgs. 15.02.2016 n. 38, art. 10, prevede, al comma 2, che «Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall’ordinamento italiano per corrispondenti reati, la Corte di Appello, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l’adeguamento non può comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti». (Cass. Sez. VI penale, Sentenza 23-28 gennaio 2019 n.4218.)

Per cui, l’adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù e nell’ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera.

Tale principio trova applicazione anche nella fase di esecuzione come si ricava dall’art. 783 c.p.p.; pertanto deve detrarsi dalla pena il periodo relativo al beneficio della liberazione anticipata che sia stato concesso dall’autorità giudiziaria straniera.

L’istanza presentata dal Sig. Tizio alla Corte di Appello veniva qualificata, divenuta ormai irrevocabile la sentenza, come incidente di esecuzione. A questo punto la Corte ha pronunciato un’ordinanza attraverso la quale è stato riconosciuto il diritto del Sig. Tizio alla liberazione anticipata dopo aver scontato metà della pena.

2 pensieri su “Il riconoscimento di sentenze straniere e la fase esecutiva della pena

  1. Buonasera,
    Quindi se il mio compagno è stato condannato in inghilterra per 8 anni e vuole tornare a scontare la pena in Italia può richiedere di far valere il rilascio con la condizionale e quindi scontare la metà?
    Grazie

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