di DOTT.SSA SERENA CANTARELLI
Il 25 dicembre 2020 è entrata in vigore la legge 18 dicembre 2020 n.176 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Nel provvedimento, durante l’iter di conversione, oltre all’introduzione di alcune significative novità, sono confluiti i testi di tre ulteriori decreti- legge, ossia i Decreti Ristori bis (D.L. n.149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), i quali sono stati contestualmente abrogati dall’articolo 1 della suddetta legge con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.
In particolare, per quel che qui ci interessa, si è proceduto all’accorpamento delle norme concernenti l’attività giurisdizionale, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, riguardanti sia la celebrazione a distanza delle udienze e le modalità di invio degli atti (originariamente contenute agli artt. 23 e 24 del D.L. n.137/2020), sia la celebrazione delle udienze in appello e la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione e cautelari (previste agli artt. 23 e 24 del D.L. n.149/2020).
La nuova legge, dunque, diviene l’unico testo di riferimento garantendo così maggiore organicità alla materia. Tale disciplina rimarrà in vigore sino al 30 aprile 2021 e, cioè, siano alla data della presunta fine dell’emergenza pandemica indicata all’art.1 del D.l. 25 marzo 2020 n.19, come modificato dall’art. 1 del D.l. 14 gennaio 2021, n.2.
Non è unitario, invece, il termine di decorrenza delle previsioni in questione poiché la disciplina risente dell’introduzione sfalsata del D.L. n.137/2020 e del D.l. n.149/2020. Per tale ragione, agli artt. 23 e 24 della nuova legge si applica la data di entrata in vigore del Decreto Ristori, ossia il 28 ottobre 2020, mentre per gli artt. 23 bis e 23 ter si applica la data del 9 novembre 2020, giorno dell’entrata in vigore del Decreto Ristori bis.
- Innanzitutto, la legge di conversione ha recepito, senza stravolgerlo, l’art. 23 del D.l. 137/2020 recante“Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. La norma ha introdotto:
- la possibilità che nel corso delle indagini preliminari il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperi o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza.
In tali casi, le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.
Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (D.G.S.I.A.);
- La possibilità data ai giudici di disporre che l’udienza per la quale è ammessa la presenza del pubblico si svolga a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, co.3 c.p.p.;
- La possibilità di far partecipare le persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestare a qualsiasi udienza tramite videoconferenza o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.;
- La possibilità che le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi da P.M., parti private e rispettivi difensori ed ausiliari del giudice, possano essere tenute mediante collegamenti da remoto. Con la precisazione che lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
In tali ipotesi, il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.
In sede di conversione, il legislatore ha ritenuto opportuno restringere ulteriormente il campo di applicazione di tale ultima disposizione. Invero, già il vecchio art. 23 escludeva che tale disposizione potesse applicarsi alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 (giudizio abbreviato) e 523 c.p.p. (discussione finale all’estio del dibattimento). Ora, l’art. 23 della L. n.176/2020 ne esclude l’applicazione anche alle discussioni di cui all’art. 392 c.p.p. (incidente probatorio);
- Per i giudizi pendenti in Cassazione, la regola ordinaria e generale, che i procedimenti da trattarsi nelle forme della camera di consiglio partecipata (art. 127 c.p.p.) ed in pubblica udienza (art. 614 c.p.p.) si svolgano senza l’intervento delle parti e del procuratore generale, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.
La disciplina si fonda sull’assegnazione di un termine – 24 giorni prima dell’udienza – per avanzare richiesta di discussione orale, in mancanza della quale il procedimento viene trattato sulla base di un contraddittorio meramente cartolare, basato sulla formulazione, entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, delle richieste del procuratore generale, cui seguono le richieste delle parti private, entro il quinto giorno antecedente l’udienza.
- La possibilità, nei procedimenti civili e penali, che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti “da remoto”. Con la precisazione che, nei procedimenti penali, tale disposizione non si applica alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale svolte senza il ricorso al collegamento da remoto.
Infine, in sede di conversione, il legislatore ha introdotto un inedito comma 9-ter in base al quale, in ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l’incolpato e il suo difensore possano partecipare all’udienza di discussione del giudizio disciplinare di cui all’art. 18 D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 (procedimenti disciplinari contro i magistrati) anche mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informatici individuati e resi disponibili con provvedimento del Direttore dell’Ufficio dei Sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. In tal caso, sarà onere per la Sezione disciplinare del C.S.M. far comunicare, prima dell’udienza, all’incolpato e al suo difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.
- La L. 176/2021 ha inserito, dopo l’art. 23, l’art. 23 bis contenente “Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19”.
Come detto, tale disposizione era precedentemente contenuta all’art. 23 del Decreto Ristori bis, intervenuta per colmare la lacuna del D.L. 137/2020 e dettare una specifica disciplina per i procedimenti di appello.
L’art 23 bis prevede che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la corte d’appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l’imputato manifesti la volontà di comparire.
In mancanza di suddetta richiesta, la trattazione di svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedete l’udienza. Le conclusioni del PM devono essere trasmesse in cancelleria per via telematica ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, ma si prevede anche la possibilità dell’utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
Le conclusioni del PM devono essere “immediatamente” tramesse alla cancelleria, per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla corte di appello per via telematica.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
In sede di conversione, all’art 23 bis è stato aggiunto il comma 7 che estende l’ambito di applicazione della norma. Di fatti, tale disciplina era prevista solo per “gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado”, il che comporta che tutte le restanti tipologie di procedimento continuano ad applicarsi le regole ordinarie. Il comma 7 estende l’ambito di applicazione anche alle impugnazioni delle misure di prevenzione personali (art. 10 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159) alle impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali (art. 27 del D.Lgs 159/2011) e ai procedimenti di cui all’art. 310 c.p.p., ossia l’appello contro il rigetto o l’applicazione diversa di misure cautelari, quello contro la sostituzione o la revoca di una misura o il rigetto di modifica o revoca della stessa e quello contro le misure interdittive.
- L’art 23 ter, rubricato “Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologia da COVID-19” riproduce, senza modificazioni, l’art. 24 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis).
L’art 23 bis della L. 176/2020 dispone la sospensione dei giudizi penali, del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare dei procedimenti penali, nonché la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale prevista dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del PdC o del Ministro della salute.
L’udienza non può comunque essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
- Da ultimo, la legge di conversione ha recepito l’art. 24 del D.L. 137/2020, contenente “disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, recandovi un’importante novità.
Ebbene, l’articolo in questione prevede che il deposito, presso gli uffici delle procure della repubblica, di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415 bis, comma 3, c.p.p. avviene esclusivamente mediante deposito dal portare del processo penale telematico individuato con provvedimento del D.G.S.I.A.
Al comma 4, una disposizione di carattere generale, disciplina i limiti entro i quali le parti, nei giudizi sia civili sia penali, sono autorizzate al deposito di atti, documenti ed istanze mediante invio con posta elettronica certificata.
Prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la giurisprudenza aveva escluso che tale norma di carattere generale potesse riguardare anche il deposito telematico degli atti di impugnazione e questo in ragione della natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni e della rilevata mancanza di una disciplina tecnica di dettaglio nei provvedimenti emanati dalla D.G.S.I.A. che indicassero gli indirizzi abilitati alla ricezione degli atti e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti che possono essere trasmessi tramite PEC (v. Cort. Cass., sez I, n,32566 del 3.11.2020).
Orbene, tale soluzione è stata resa non più attuale dalle modifiche apportate dalla legge di conversione. Difatti il legislatore, dopo aver dato per presupposto – al nuovo comma 6 bis – che nell’ampia dizione di “atti comunque denominati” vadano ricompresi anche quelli medianti i quali si propongono impugnazioni, ha introdotto una disciplina di dettaglio per chiarire le modalità concrete e gli adempimenti necessari ad inoltrare le impugnazioni a mezzo PEC.
La disciplina introdotta, peraltro, non esaurisce le novità apportate all’art. 24 in sede di conversione:
- Al comma 4 dell’art 24 L.176/2020 viene specificato che gli atti inviati mediante PEC debbono essere firmati digitalmente;
- Viene prevista l’eventualità che il messaggio di posta elettronica ecceda la dimensione massima consentita, stabilendo che il deposito possa essere eseguito mediante l’invio di più messaggi PEC;
- Riguardo ai termini per il deposito, il comma 4 chiarisce che il messaggio PEC deve essere eseguito entro la fine del giorno di scadenza del termine (introducendo, in tal modo, una disciplina di favore posto che l’utilizzo del mezzo telematico, non richiedendo l’accesso agli uffici giudiziari, è possibile anche oltre l’orario di chiusura);
In ogni caso, gli aspetti di maggior rilievo riguardano le previsioni volte a disciplinare l’invio mediante PEC degli atti di impugnazione, per i quali la disciplina codicistica prevede un regime specifico, tradizionalmente incompatibile con l’invio telematico. In particolare:
- l’art. 24, comma 6-bis, prevede che quando il deposito dell’impugnazione avviene ai sensi del comma 4 e, quindi, mediante PEC, è necessario che l’atto sia firmato digitalmente e che contenga la specifica indicazione degli allegati, i quali debbono essere inviati in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore “per conformità all’originale”;
- al comma 6-ter si precisa che tali atti vanno inviati mediante PEC del difensore a quello dell’ufficio che emesso il provvedimento impugnato;
- al comma 6-quater viene precisato che la stessa disciplina si applica anche ai motivi nuovi e alle memorie;
- Il comma 6-quinquies estende l’applicazione delle precedenti disposizioni a tutte le forme di impugnazione nel processo penale “comunque denominati”, alle opposizioni di cui agli artt. 410 (opposizioni all’archiviazione), 461 (opposizioni al decreto penale di condanna) e 667, co 4, c.p.p. (opposizione in sede esecutiva per il caso in cui vi sia dubbio dell’identità fisica del condannato) e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354.
- La stessa norma, inoltre, introduce la possibilità di procedere al deposito telematico delle impugnazioni anche per quanto riguarda le richieste di riesame e di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, con la precisazione che in tali casi l’atto va inviato all’indirizzo PEC del Tribunale del riesame (in deroga a quanto disposta dal comma 6 ter);
- Il comma 6-sexies detta alcune specifiche cause di inammissibilità della nuova forma di impugnazione telematica, ulteriori rispetto a quanto stabilito dall’art 591 c.p.p., per cui l’impugnazione è considerata inammissibile qualora l’atto o le copie per immagine di cui al comma 6 bis non siano sottoscritte digitalmente, qualora l’atto sia trasmesso da un indirizzo PEC non presente nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata o non intestato al difensore; qualora l’atto sia trasmesso ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato ai commi 6-ter e 6-quinquies;
- Il comma 6-septies stabilisce, come conseguenza della violazione delle disposizioni dettate dal precedente comma, che il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato;
- Al comma 6-novies viene stabilito che, ai fini dell’attestazione del deposito degli atti impugnazione trasmessi tramite PEC e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare ne registro la data di ricezione dell’atto ed inserire nel fascicolo copia dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella della posta certificata dell’ufficio;
- Infine, il comma 6-decies precisa che le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione