La necessaria determinatezza e precisione dei requisiti esperenziali prestati nel contratto di avvalimento

di AVV. TOMMASO ROSSI (Articolo pubblicato su L’Amministrativista- Il portale sugli appalti e i contratti pubblici).

Commento a Tar Lazio, Roma, 14 settembre 2020, n. 9568.

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un RTI avverso l’esclusione, ex art. 76 co. 5 lett. b) d.lgs. 50/2016, da una procedura negoziata volta alla stipula di un accordo quadro per l’esecuzione di servizi tecnici: esclusione disposta dalla Stazione appaltante in quanto doveva ritenersi nullo il contratto di avvalimento.

Il TAR adƬto, nel respingere il ricorso proposto, ha ritenuto che l’avvalimento fosse correttamente stato qualificato dalla S.A. nullo – e dunque legittimamente disposta l’esclusione del partecipante alla gara – in quanto conteneva soltanto una generica assunzione da parte dell’ausiliaria dell’obbligo di ā€œfornire e mettere a disposizioneā€ dell’ausiliata il requisito esperenziale richiesto, senza indicare in concreto e con un adeguato livello di determinatezza le risorse reali e personali messe a disposizione, nonchĆ© in quanto non era prevista l’assunzione da parte dell’ausiliaria dell’obbligo di esecuzione diretta dei servizi per le cui capacitĆ  prestava il requisito.

Per effetto della modifica introdotta dall’art. 56 co.1 lett. a) del d.lgs. 19/4/2017 n. 56 (c.d. ā€œCorrettivoā€), l’attuale formulazione dell’art. 89 co.1 prevede, infatti, a pena di nullitĆ  che il contratto di avvalimento rechi l’indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore aspetto censurato dalla Stazione appaltante, i giudici amministrativi hanno ritenuto che, nei casi previsti dal secondo capoverso dell’art. 89 d.lgs. 50/2016, laddove l’avvalimento abbia ad oggetto l’indicazione di titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti, gli operatori possono avvalersi della capacitĆ  di altri soggetti solo a condizione che questi ultimi eseguano direttamente i lavori o servizi per cui tali capacitĆ  sono richieste. Non ĆØ dunque sufficiente, come nel caso de quo, la previsione contrattuale della responsabilitĆ  solidale tra ausiliaria e ausiliata, senza la specificazione dell’obbligo di esecuzione diretta del servizio in capo all’ausiliaria.

La sentenza, per entrambi gli aspetti su cui si focalizza, si pone sul solco diĀ Ā  orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati.

Relativamente al primo aspetto, la giurisprudenza ĆØ granitica nel richiedere, nel contratto di avvalimento di tipo ā€œtecnico-operativoā€, una dettagliata e specifica elencazione delle risorse tecniche e organizzative determinate messe a disposizione, ovvero l’indicazione precisa dei mezzi aziendali e delle risorse strumentali messe a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto, poichĆ© prevale l’esigenza di definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizione dell’ausiliaria (cosƬ, tra le altre, Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2019, n.5257; Cons. St., Sez. V, 14 giugno 2019, n.4024; Cons. St. Sez. V, 20 novembre 2018 n. 6651).In particolare per quanto riguarda l’avvalimento di requisiti esperenziali, si veda Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2019 n. 755.

Relativamente al secondo aspetto, la giurisprudenza si ĆØ giĆ  piĆ¹ volte espressa nel senso di ritenere che, laddove il requisito riguardi ā€œl’esperienza professionale pertinenteā€, ĆØ nullo il contratto di avvalimento che non indichi espressamente l’assunzione da parte dell’ausiliaria di un concreto e effettivo ruolo esecutivo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2191).

In conclusione, nel fissare i princƬpi sopra esposti, il giudice amministrativo, ha ribadito quella ormai consolidata previsione che prevede l’esclusione della partecipante – in caso di contratto di avvalimentoĀ  di tipo ā€œtecnico-operativoā€- che non contenga una dettagliata e specifica elencazione delle risorse determinate messe a disposizione, nonchĆ© nel caso di avvalimento di ā€œesperienze professionali pertinentiā€ (sub categoria dell’avvalimento tecnico-operativo), quando non sia contemplato l’assunzione dell’effettivo ruolo esecutivo in capo all’ausiliaria.

Tale impostazione non ĆØ meramente formalistica, ma ĆØ tesa a riempire di contenuti il comma 9 dell’art. 89 medesimo, che stabilisce che la S.A. possa eseguire le verifiche sostanziali in corso d’esecuzione circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’ausiliaria e l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, creando dunque la propria giustificazione funzionale nella necessitĆ , insita nelle procedure contrattuali del settore pubblico, di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio, a piena tutela del principio della par condicio dei partecipanti (cosƬ, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2365) e al contempo a garanzia per la Stazione Appaltante.

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