L’interesse a ricorrere per lesione del prestigio dell’impresa concorrente a una pubblica gara

di AVV. TOMMASO ROSSI (articolo pubblicato su “L’amministrativista- Il portale sugli appalti e i contratti pubblici” della Giuffrè )

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società partecipante ad una procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b e co. 6 d.lgs. 50/2016 indetta da CONSIP, della quale la ricorrente risultava aggiudicataria provvisoria, ma successivamente veniva estromessa all’esito dei controlli della S.A. sul possesso dei requisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 co. 5 lett. f-bis) d.lgs. n. 50/2016, per dichiarazione non veritiera, avendo omesso di rendere informazioni relative alla moralità professionale.
La Stazione appaltante investiva preliminarmente i Giudici amministrativi della questione preliminare relativa alla carenza di interesse a ricorrere dell’Impresa, contestando che la stessa agiva unicamente per tutelare la propria reputazione e affidabilità e non anche per ottenere il bene della vita costituito dall’aggiudicazione della gara.

L’interesse dell’impresa a ricorrere contro l’esclusione da una pubblica gara sussiste anche quando la stessa intenda salvaguardare la propria sfera morale, incisa negativamente dal provvedimento della Stazione Appaltante.
Il Tar adìto, nell’accogliere nel merito il ricorso proposto dalla ditta aggiudicataria risultata poi esclusa, respingeva l’eccezione preliminare sollevata dalla Stazione Appaltante, stabilendo che non rileva il fatto che la ricorrente non abbia articolato specifiche censure avverso l’esito finale della gara, sussistendo in ogni caso un interesse della stessa a che venisse accertata la correttezza del proprio comportamento e fossero evitate le conseguenze negative derivanti dal provvedimento di esclusione, in grado anche di pregiudicare la partecipazione a future gare pubbliche.
La lesione del prestigio e dell’immagine del ricorrente è, di per sé, un bene giuridico tutelato dall’ordinamento in quanto in grado di incidere sulla sfera morale della persona giuridica (o fisica), e come tale merita piena tutela giurisdizionale, vieppiù in un caso come quello di specie (che vedeva la ricorrente quale unica concorrente rimasta in gara) ove, in caso di rivalutazione positiva del possesso dei requisiti, e dunque di esito favorevole del gravame, la procedura avrebbe avuto quale esito quello di far conseguire alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva.

In conclusione, nel fissare il principio sopra esposto, il TAR Lazio stabilisce la diretta rilevanza anche ai fini dell’interesse a ricorrere della lesione del prestigio o dell’immagine dell’operatore economico escluso da una gara, già tutelata unicamente ai fini risarcitori per “danno curriculare” o relativamente al “rating di legalità” o il “rating d’impresa”.

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