La determinazione dell’origine

FOCUS SULL’ORIGINE DELLE MERCI E TUTELA DEL MADE IN ITALY (Segue)

di AVV.TOMMASO ROSSI

Dopo aver elencato in precedenza i criteri per determinare l’origine non preferenziale e l’origine preferenziale, ci soffermeremo  ad analizzare detti criteri.

Come detto le regole preferenziali sono contenute all’interno di ogni accordo tra i paesi contraenti, mentre le regole di origine non preferenziali sono esplicate all’interno del Codice Doganale Unionale (titolo II), oltre che nel RD e nel RE.

Per determinare l’origine si deve seguire un rigido iter logico e conoscitivo, per giungere a conclusioni di notevole importanza per i risvolti economici (e anche sanzionatori, anche penali, in caso di indicazione non veritiera o errata, ma sul punto torneremo in seguito).

Anzitutto bisognerà partire dai codici di classificazione delle varie materie prime e/o componenti che concorrono al prodotto finito.

Una volta correttamente individuati i codici di classificazione dei vari “pezzi” di cui si compone il mosaico del prodotto finale, si passa all’accertamento delle reali origini delle singole componenti. Ciò è possibile solo attraverso le indicazioni dei fornitori, in termini fattuali oltre che ovviamente documentali.

A questo punto occorrerà analizzare il processo produttivo, per verificare la veridicità della circostanza che radica il prodotto al territorio su cui è stata effettuata l’ultima “lavorazione sostanziale”.

Un mero assemblaggio di componenti di provenienza extra-UE potrà non essere sufficiente per attribuire ad un determinato Paese l’origine di un prodotto, mentre sarà sufficiente il c.d. “assemblaggio qualificato”, ovverosia un intervento che non solo mette insieme le parti di origine non comunitaria che andranno a comporre il prodotto finale, ma attribuisce un quid pluris di proprietà qualitative al prodotto strettamente e inscindibilmente legate alla tipologia di intervento apportato nel Paese comunitario.

Secondo la giurisprudenza europea, “il solo montaggio di pezzi prefabbricati originari di un Paese diverso da quello del montaggio è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l’origine del Paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l’aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche; nell’ipotesi in cui l’applicazione di questo criterio non consenta di trarre una conclusione, occorre verificare se il complesso delle operazioni di montaggio in questione implichi un aumento notevole del valore mercantile, franco stabilimento, del prodotto finito”1 .

A questo punto, all’operatore doganale avveduto non resta che verificare la classificazione doganale del prodotto finito, che consentirà di identificare correttamente la regola di riferimento.

In caso di successiva verifica dell’Autorità Doganale, sarà poi necessario esibire tutta la documentazione probatoria (ad es. certificati della Camera di Commercio, dichiarazioni dei fornitori, documenti doganali di import) che suffraghi la dichiarazioni sull’origine del prodotto.

3.1. L’origine “diretta”, regola generale in materia di origine non preferenziale

Come abbiamo già anticipato l’art. 60 CDU definisce, in tema di origine non preferenziale, come originarie di un Paese o territorio “le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio”. Scompare l’elencazione presente nel vecchio Codice Doganale Comunitario Reg. CEE 1913/92 del Consiglio (d’ora in avanti, “CDC”), dei prodotti originari quali i minerali estratti, i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi ivi nati e allevati, i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati (es. latte se la mucca è allevata in quel determinato Paese UE), prodotti della caccia o della pesca ivi praticate. Ma in ogni caso la nuova disciplina non muta lo scenario rispetto alla previgente.

3.2. L’origine “composta”: le tre condizioni

Abbiamo già anticipato che in tema di origine non preferenziale, è l’art. 60 co.2 CDU a dettare i criteri per attribuire l’origine a un prodotto che non è stato generato in tutte le sue componenti nel territorio dello Stato in cui è stato assemblato il prodotto finito: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Le tre condizioni debbono concorrere.

a. Si reputa “sostanziale” la trasformazione che non si limita ad un mero assemblaggio di parti e componenti, ma introduce un qualcosa in più nel prodotto finale oggettivamente rilevabile. In sostanza, quando il prodotto finito non è soltanto la somma delle varie componenti che lo compongono, ma rileva come qualcosa di ulteriore e dotato di una propria “oggettività” autonoma.

Secondo la giurisprudenza europea formatasi sul tema, l’ultima trasformazione si realizza “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione2.

Con una recente sentenza che sembra riecheggiare il celebre precedente della “sentenza caseina”, la Corte di Giustizia UE ha fornito ulteriori chiarimenti sul criterio della “trasformazione o lavorazione sostanziale”, ritenendo inidonee a conferire l’origine le operazioni di separazione, frantumazione e pulitura eseguite su blocchi di silicio, nonché quelle di vagliatura, cernita ed imballaggio finali dei granuli ottenuti dalla relativa frantumazione3.

Quando l’ultima lavorazione o trasformazione non si può qualificare come “sostanziale”, si deve tornare indietro nella “catena di prodotto” fino al precedente Paese in cui la lavorazione sia stata effettivamente “sostanziale” nei termini sopra esplicati. Se nessuno dei Paesi ha fatto lavorazioni “sostanziali” la merce sarà originaria dei Paese in cui sono state prodotte le materie prime impiegate.

b. Come detto la lavorazione o la trasformazione deve essere economicamente giustificata e realizzata da un’impresa attrezzata a tale scopo.

Pensiamo ad esempio delle imprese che “delocalizzano” in altri Paesi alcune fasi della produzione, per una oggettiva ragione economica.

Questa previsione restrittiva mira ha evitare comportamenti elusivi e lavorazioni meramente fittizia e/o operate da soggetti non legittimati al solo fine di far ottenere al prodotto una determinazione di origine più vantaggiosa.

c. Come anticipato, la lavorazione dovrà portare alla fabbricazione di un prodotto nuovo o, comunque, aver rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Per dimostrare ciò, si fa riferimento al cambiamento del codice tariffario secondo il Sistema Armonizzato (SA) formato da 6 cifre, laddove si considera rilevante ai fini del cambio di origine la modificazione della terza e quarta cifra del codice di classificazione tariffaria o di codice”.

Qualora la lavorazione non comporti un salto del codice (e, dunque, non dia origine ad un “prodotto nuovo”), può in ogni caso essere rilevante ai fini dell’origine (e dunque dell’apposizione del “made in” nei casi in cui essa rappresenti una fase importante del processo di lavorazione (si fa ad esempio il caso di un apparecchio elettronico importato, sottoposto a taratura nel Paese UE).

3.3. Il criterio del “valore aggiunto”

La convenzione di Kyoto ha, inoltre, introdotto anche il criterio secondo cui l’origine di un prodotto si acquisisce laddove le lavorazione effettuate in un determinato Paese siano tali da aver generato un incremento del valore economico del bene stesso in misura maggiore ad una determinata percentuale prestabilita rispetto al valore del bene prima di essere trasformato.

E’ questa la regola c.d. del “valore aggiunto” o regola percentuale, che può essere utilizzata anche “per stabilire un limite alle componenti non originarie del prodotto, superato il quale non potrà essere conferita l’origine dello Stato ove si è perfezionata l’ultima lavorazione” mediante una comparazione economica tra il valore delle merci importate e quello dei prodotti finiti4.

3.4. Le altre regole particolari

Analizzando molto in breve le altre regole che possono essere utilizzate per l’attribuzione dell’origine di un prodotto, ricordiamo la regola del “cumulo bilaterale”, che consente di attribuire l’origine di un prodotto ad un Paese accordista laddove si utilizzi un prodotto del Paese con il quale vige l’accordo, senza che vi sia stata una trasformazione qualificabile come “sufficiente”.

La regola del “cumulo multilaterale”, dal canto suo, stabilisce che una merce originaria di un Paese UE o di un Paese dell’EFTA (“European Free Trade Association- Associazione Europea di libero scambio” di cui fanno parte Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein) possa conservare la sua origine, se utilizzato in uno Stato dell’EFTA o dell’UE in lavorazioni non sufficienti e successivamente riesportato verso una parte membra di accordi con l’EFTA. In caso di utilizzazione di più prodotto originari UE e di uno Stato EFTA, nessuno dei quali può dirsi oggetto di trasformazione sufficiente, l’origine è determinata dal prodotto il cui valore in dogana è più elevato.

Vi è poi la regola del c.d. “cumulo regionale”, che consiste in una peculiare tipologia di cumulo in favore dei tre “blocchi” regionali di Paesi che beneficiano dell’SPG- Sistema delle Preferenze Generalizzate, l’accordo con l’UE in forza del quale 90 Stati in via di sviluppo beneficiano di un’esenzione totale o parziale dai dazi (associazione delle Nazioni del sud-est asiatico; Mercato Comune dell’America Centrale e Gruppo dei Paesi andini parti dell’Accordo di Cartagena). Merci originarie di uno dei Paesi membri del gruppo regionale potrà essere utilizzato nella fabbricazione di un prodotto originario di altro Paese dello stesso gruppo, se in quest’ultimo sia stata effettuata una lavorazione “più che minima”.

Su altre particolari tipologie di cumulo (“cumulo diagonale” e “cumulo completo”) non vale la pena soffermarci.

Aggiungiamo, da ultimo, che accessori e pezzi di ricambio che compongono la usuale dotazione di un prodotto (macchinario, veicolo, etc.) che vengono venduti assieme al prodotto, per quanto riguarda l’origine sono da considerarsi un unicum (art. 35 RD).

Nei casi in cui sia accertato che una determinata lavorazione o trasformazione sia stata effettuata al solo scopo di eludere le disposizioni di carattere commerciale della CE e di avvalersi di trattamenti daziari più favorevoli, tale lavorazione o trasformazione non viene considerata tale da attribuire alle merci così ottenute l’origine del Paese in cui è effettuata.

1 Così, Corte Giust. UE, 13 dicembre 1989, C-26/88, Brother International. Conformi, tra le altre Corte Giust. UE, 8 marzo 2007, C-447/05 e C-448/05 riunite, Thomson e Vestel France; Corte Giust. UE, 13 dicembre 2007, C-372/06, Asda Stores Corte Giust. UE, 31 gennaio 1979, C-114/78, Yoshida.

2Cfr., Corte Giust. UE, 26 gennaio 1977, C 49-77, Gesellschaft für Überseehandel mbH contro Handelskammer Hamburg (c.d “sentenza caseina”).

3Cfr., Corte Giust. UE, 11 febbraio 2010, C-373/08, Hoesch Metals and Alloys GmbH contro Hauptzollamt Aachen.

4Così, L. Beretta, F. De Antoni, C. Dordi, Op.cit., p.11.

DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL TEMA?
La tematica in oggetto ha bisogno di un approccio integrato che coniughi le conoscenze legali, per i molti profili di responsabilità amministrative, civili e penali, con quelle tributarie-doganali e fiscali. Approccio necessario per districarsi nel complesso mondo doganale e per guidare l’impresa nel difficile percorso di internazionalizzazione.
Rossi, Copparoni & Partners Studio Legale e il network di Partners qualificati dello Studio sono a vostra disposizione per un parere e/o una prima consulenza gratuita.

Inviate una mail a: info@rpcstudiolegale.it e sarete ricontattati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.