FOCUS SULL’ORIGINE DELLE MERCI E TUTELA DEL MADE IN ITALY (segue)
di avv. TOMMASO ROSSI
Come già accennato, il diritto doganale distingue due forme di origine:
– l’origine non preferenziale (detta anche “origine comune” o “commerciale”), definita dagli artt. da 59 a 61 del CDU e dall’allegato 22-01 RE che individua le relative regole di origine, nonché dagli artt. 57-126 del RE e 31-70 del RD.
“L’origine non preferenziale è la “nazionalità” delle merci, e non determina l’attribuzione di benefici fiscali alle stesse. L’individuazione di tale origine rileva ai fini dell’individuazione e dell’applicazione di dazi antidumping, di restrizioni quantitative e ad essa si fa riferimento per determinare il “made in”, che può dare rilievo e prestigio commerciale (il caso del nostro famoso “made in Italy”)”. Per tale origine è irrilevante quale sarà il Paese verso il quale il prodotto sarà commercializzato.
– l’origine preferenziale, definita dall’art. 64 del CDU ma in concreto individuata dai protocolli allegati ai vari accordi di libero scambio, associazione e cooperazione fra l’Unione Europea e altri Stati; dagli artt. da 70 a 79 (e allegati 22-08 e 22-09) del RE, nei rapporti con i Paesi facenti parte del SPG (Sistema di Preferenze Generalizzate); dagli artt. da 68 a 70 del RD e allegato 22-03 per i requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini della misure tariffarie preferenziali accordate unilateralmente dall’UE a determinati Paesi.
In sintesi- non dopo aver sottolineato come non è detto che un prodotto che risulti di origine preferenziale in esportazione dalla UE verso un Paese A lo sia egualmente se esportato verso un Paese B- “l’elemento preferenziale si può basare su accordi di libero scambio o di altro tipo che attribuiscono il carattere preferenziale come, ad esempio, la Convenzione di Cotonou fra la Comunità Europea e i cd. Stati CP, Africa, Caraibi e Pacifico, oppure su base unilaterale (ad esempio le regole di origine del Sistema di Preferenze Generalizzate- SPG). Mentre le regole contenute negli accordi sono il risultato di complessi negoziati fra i Paesi membri, quelle unilaterali scaturiscono da una decisione autonoma”. (….) Le regole di origine preferenziali hanno la funzione di limitare i benefici daziari (inclusi gli oneri di effetto equivalente) degli accordi ai soli prodotti originari dei Paesi membri o del Paesi beneficiari del trattamento unilaterale. Pertanto le regole di origine preferenziali si applicano solo per decidere se un determinato prodotto è originario di uno Stato membro e, quindi, ammissibile al trattamento daziario privilegiato. Per tutti gli altri strumenti di politica commerciale che non sono funzionali alla concessione di un trattamento commerciale preferenziale, bensì all’applicazione di misure di difesa commerciale discriminatori, e si applicano le regole di origine non preferenziali. Queste ultime trovano unica fonte nell’ordinamento giuridico di ogni Stato membro.