di AVV. TOMMASO ROSSI (articolo pubblicato su L’Amministrativista, Il Portale sugli Appalti e i Contratti Pubblici)
Il caso. La vicenda trae origine dall’impugnazione avanti al Consiglio di Stato da parte della società aggiudicataria di una gara di appalto, risultante soccombente avanti al TAR Abruzzo, sull’assunto che l’aggiudicataria odierna appellante avesse reso informazioni false o fuorvianti in violazione dell’art. 80 co.5 lett. c) del d.lgs. 50/2016, in ordine alle caratteristiche della propria offerta tecnica, suscettibili di condizionare in modo determinante l’attribuzione dei punteggi.
La riconduzione delle informazioni “false” o anche soltanto “fuorvianti” tra le ipotesi di “gravi illeciti professionali” impone la sanzione dell’esclusione. Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato osserva, infatti, che quanto sopra è idoneo a rendere dubbia l’integrità morale e l’affidabilità professionale del concorrente e legittima (anzi impone) la sanzione espulsiva che trae fondamento non solo dal rimprovero di negligenza a carico del concorrente, ma anche della potenziale attitudine dell’informazione falsa o omessa a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.
In linea con precedenti insegnamenti della medesima sezione del Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2018 n. 2747), viene sottolineato che non deve trattarsi di dichiarazione semplicemente erronea (in quanto non conforme alla realtà dei fatti) o materialmente omessa, ma di dichiarazione consapevolmente falsa o quantomeno frutto di una non giustificabile negligenza o alterata omissione di dati necessari. Sotto altro verso, si rimarca come non sia richiesta la dimostrazione, con giudizio “a posteriori”, delle concrete modalità di incidenza sulla valutazione compiuta dalla stazione appaltante, ma sia sufficiente l’apprezzamento “a priori” della rilevanza, ovvero sulla idoneità a fuorviare il giudizio sulle caratteristiche dell’offerta.
In conclusione, in caso di informazioni false o fuorvianti in merito alla propria offerta tecnica, va sicuramente dimostrata l’influenza determinante sul processo decisionale della stazione appaltante, ma a tal fine è sufficiente l’accertamento dell’obiettiva rilevanza delle voci in concreto omesse o falsificate.