La sicurezza nel pubblico spettacolo – FOCUS n.3

di AVV. TOMMASO ROSSI

LE COMMISSIONI TECNICHE DI VIGILANZA

Previste dall’art. 141-142 R.D. 635/1941 (Reg. TULPS)

  1. Commissioni Comunali
  2. Commissioni Provinciali (operano per i locali cinematografici teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori)

– Nota Min. Interno n. 5020 del 1/4/2014: Il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall’art.80 TULPS che nulla dice riguardo il suo carattere vincolante o meno. Dal momento che si traduce in una valutazione di discrezionalità tecnica è preferibile ritenerlo tale. 

COMPITI DELLA COMMISSIONE:

  1. Esprimere parere sui progetti di nuovi teatri o altri locali o altri impianti di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti
  2. Verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi e indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia per l’igiene che per la prevenzione degli infortuni
  3. Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
  4. Accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene ai fini dell’iscrizione negli elenchi ex. 337/1968
  5. Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

 

Per verificare la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo occorre far riferimento:

  • Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
  • Per i locali e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere le verifiche e gli accertamenti previsti sono sostituiti da una RELAZIONE TECNICA di un professionista iscritto nell’albo degli Ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locali o dell’impianto alle norme di legge e la conformità di quanto realizzato al progetto . Tale relazione va inoltrata al Comune in allegati alla domanda e al progetto.
  • Per i locali con capienza superiore a 200 persone la Commissione di Vigilanza deve esprimere parere favorevole sul progetto della manifestazione e verificare la sicurezza degli allestimenti prima dell’inizio della manifestazione.

REATI COLPOSI (omicidio colposo, lesioni colpose, incendio colposo)              

Posizione di garanzia della Commissione e di ciascun componente di essa

Se l’evento temuto si verifica, occorre valutare se sussiste rapporto di (con)causalità tra evento e condotta (commissiva o omissiva) 

Cioè, se può essere mosso un rimprovero a titolo di COLPA:

  1. Generica (negligenza o imprudenza nell’espletamento del proprio ufficio)                                                                         
  2. Specifica

A. Imperizia nell’individuazione delle misure e cautele atte a impedire l’evento a rischio

B. Violazione di leggi, regolamenti, ordini a a quello scopo finalizzati

 

  • Per SPETTACOLI ALL’APERTO: occorre l’autorizzazione ex art. 80 TULPS (agibilità del luogo o locale di pubblico spettacolo sulla base della relazione asseverata del tecnico abilitato) e, per lo svolgimento dello spettacolo, SCIA ex art. 68 TULPS (se lo spettacolo finisce entro le ore 24) ovvero Autorizzazione ex art. 68 TULPS (se finisce dopo le ore 24) + valutazione impatto acustico.
  • Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione di vigilanza ha già concesso l’agibilità.

Sono esenti dal sistema autorizzatorio per le attività di pubblico spettacolo:

  • gli spettacoli o trattenimenti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es. festa dell’ultimo dell’anno, bar con accompagnamento musicale), sempreché rappresentino un’attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Requisiti: ingresso libero senza sovrapprezzo; non devono essere presenti spazi separati; evento non pubblicizzato; evento organizzato eccezionalmente e non periodico;
  • i luoghi all’aperto (non confinati o delimitati) quali piazze e aree urbane prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli vari, compresi palchi o pedane per artisti, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

     

ATTIVITA’ DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO TEMPORANEA (es. cinema all’aperto, concerto in piazza, musica in spiaggia):

  1. In locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico (già autorizzati ai sensi dell’art. 80 TULPS)
  2. In strutture destinate ad altre attività
  3. In impianti all’aperto destinati ad altre attività

1. In locali di pubblico spettacolo già autorizzati ex art. 80 TULPS:

  • Se l’organizzatore è un’associazione senza scopo di lucro deve presentare solo la comunicazione ex art. 18 TULPS alla Questura (Art.18. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore”).
  • Se l’organizzatore non è un’associazione senza scopo di lucro occorrono le procedure previste dall’art. 68 TULPS

2. In strutture destinate ad altre attività o in impianti all’aperto destinati ad altre attività

  • Fino a 200 persone: autorizzazione ex art. 80 TULPS e, per lo svolgimento dello spettacolo, procedure previste dall’art. 68 TULPS + valutazione impatto acustico
  • Oltre 200 persone: autorizzazione ex art. 80 TULPS previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e, per lo svolgimento dello spettacolo, procedure previste dall’art. 68 TULPS + valutazione impatto acustico.

 

…CONTINUA…..

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