di AVV. TOMMASO ROSSI
L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), nel suo bollettino settimanale n. 2/2019, è intervenuta sulla tematica delle comunicazioni commerciali con cui l’operatore commerciale attribuisce a tutta la sua produzione zootecnica una maggiore qualità legata agli elevati standards in tema di benessere animali.
La prima e principale contestazione riguardava appunto il fatto che il claims commerciale in discussione (“maggiore spazio rispetto ai limiti di legge”), che sembrava riferisci a tutta la produzione ovicola dell’azienda, stigmatizzandone in positivo una maggior qualità rispetto ai concorrenti, in realtà era veritiero soltanto con riferimento ad alcune linee di prodotto (di nicchia e di maggior pregio e costo).
Inoltre, l’AGCM contestava il fatto che il claim impiegato “maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge (con una densità massima di 33 kg per mq rispetto a 39 kg per mq)” appariva non rispondente alla realtà, posto che l’operato del professionista si traduceva nella mera osservanza del limite di densità massima – pari a 33 kg/mq – ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (recante “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”).
L’AGCM apriva un’istruttoria ai sensi del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, ipotizzando che la condotta dell’Operatore fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20,21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti del professionista.
L’azienda ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento,consistente nella riformulazione della campagna informativa nel senso di una maggiore distinzione tra i prodotti ottenuti da allevamenti convenzionali e allevamenti di eccellenza sul piano del benessere animale, oggetto del predetto disciplinare. Inoltre l’operatore ha sottolineato che le informazioni presenti in etichetta sugli elementi distintivi dei propri allevamenti rispetto agli standard di allevamento convenzionale dei polli sono fornite in conformità alle previsioni del disciplinare Unaitalia5, al quale il professionista aderisce, in merito alle informazioni volontarie che possono essere date tramite etichettatura, secondo quanto prescritto dal D.M. 29 luglio 2004, su tali elementi distintivi. Segnatamente, l’impiego in etichetta della dicitura “maggior spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge” è autorizzato dal menzionato disciplinare6 a condizione che l’allevatore assicuri, durante tutto il ciclo di vita dei polli, una densità pari o inferiore a 33 Kg/mq7, circostanza soddisfatta negli allevamenti delle linee di eccellenza dell’operatore ed oggetto di certificazione da parte di un organismo terzo.
L’AGCM chiudeva la procedura- senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento- con un provvedimento che stabilisce di rendere obbligatori, nei confronti dell’OPeratore, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati, imponendo inoltre che lo stesso, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove il professionista non dia attuazione agli impegni, si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione ovvero la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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DI SEGUITO IL PROVVEDIMENTO PER ESTESO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO N. 2 DEL 14 GENNAIO 2019 (pag.291 ss.)
PS11099 – AMADORI-BENESSERE DEGLI ANIMALI
Provvedimento n. 27492
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 17 ottobre 2018, con la quale la società GESCO – Società cooperativa agricola, ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. GESCO – Società cooperativa agricola, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, letterab), del Codice del Consumo. La società, leader nel settore agroalimentare italiano, commercializza prodotti a marchio Amadori.
2. E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali, in qualità di segnalante.
II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso il sito internet aziendale (www.amadori.it/il- nostro-impegno/benessere-animale e www.amadori.it/il-nostro-impegno/responsabilita-impresa), di una comunicazione commerciale diretta a veicolare, con particolare enfasi, l’impegno della cooperativa nel garantire le migliori condizioni di benessere animale in ogni fase della filiera.
4. In particolare, il professionista appariva ascrivere a tutta la produzione un vanto di tutela del benessere degli animali che, invece, risulta circoscritto a due linee di prodotto di nicchia (pollo campese e pollo 10+).
Inoltre, con specifico riferimento al pollo 10+, il claim impiegato “maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge (con una densità massima di 33 kg per mq rispetto a 39 kg per mq)” appariva non rispondente alla realtà, posto che l’operato del professionista si traduceva nella mera osservanza del limite di densità massima – pari a 33 kg/mq – ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (recante “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”).
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
1) L’iter del procedimento
5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 6 settembre 2018 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/11099. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di GESCO – Società cooperativa agricola fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20,
21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti del professionista.
6. A seguito di specifica istanza il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento il 3 e il 10 ottobre, l’8 e il 13 novembre 2018 ed è stato sentito in audizione dagli Uffici il 5 ottobre
20181.
7. In data 17 ottobre 2018 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento e ne ha depositato una
versione confidenziale il 9 novembre 20182.
8. In data 2 novembre 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, fissata al 13 novembre 2018.
9. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha avuto accesso agli atti del procedimento il 9 novembre
2018 e ha depositato memorie il 17 settembre e il 12 novembre 20183. Gesco ha depositato via p.e.c. una memoria conclusiva il 13 novembre 20184.
2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista
10. Nei propri scritti difensivi il professionista ha precisato che le informazioni presenti in etichetta sugli elementi distintivi dei propri allevamenti rispetto agli standard di allevamento convenzionale dei polli sono fornite in conformità alle previsioni del disciplinare Unaitalia5, al quale il professionista aderisce, in merito alle informazioni volontarie che possono essere date tramite etichettatura, secondo quanto prescritto dal D.M. 29 luglio 2004, su tali elementi distintivi. Segnatamente, l’impiego in etichetta della dicitura “maggior spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge” è autorizzato dal menzionato disciplinare6 a condizione che l’allevatore assicuri,durante tutto il ciclo di vita dei polli, una densità pari o inferiore a 33 Kg/mq7, circostanza soddisfatta negli allevamenti delle linee di eccellenza Amadori ed oggetto di certificazione da parte di un organismo terzo.
Peraltro, il professionista ha rimarcato che la dicitura in etichetta non è suscettibile di modifica, anche solo parzialmente, in quanto ciò costituirebbe una violazione del disciplinare Unaitalia, che lo esporrebbe a sanzioni amministrative pecuniarie, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 202 (recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dei Regolamenti comunitari sulla commercializzazione delle carni di pollame).
11. Come sopra indicato, in data 17 ottobre 2018, GESCO – Società cooperativa agricola ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento.
1 Cfr. docc. nn. 12, 15, 21 e 25, nonché 13 del fascicolo istruttorio.2 Cfr. docc. nn. 16 e 22 del fascicolo istruttorio.
3 Cfr. docc. nn. 23, 8 e 24 del fascicolo istruttorio.
4 Cfr. doc. n. 26 del fascicolo istruttorio.
5 Approvato con d. m. n. 14130 del 4 luglio 2014.6 Cfr. pp. 19-20 del menzionato Disciplinare.
7 L’art. 3 D. Lgs. n. 181/2010 ammette (su autorizzazione dell’Autorità sanitaria territorialmente competente) una densità di allevamento superiore a 33 kg per mq ove rispettate determinate condizioni (di cui agli Allegati I e II al menzionato decreto) con il limite massimo di 39 kg/mq. Una ulteriore autorizzazione può esser rilasciata, fino ad un massimo di 42 kg/mq, ove siano soddisfatti alcuni criteri (di cui all’Allegato V al menzionato decreto).
12. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto la modifica dei contenuti di alcune pagine internet e, segnatamente:
– la rimozione, alla pagina www.amadori.it/il-nostro-impegno/benessere-animale, della fotografia che presenta allevamenti all’aperto e la riformulazione del testo nel modo seguente:
“Benessere animale
L’impegno a garantire una crescita sana e ottimale ai nostri animali si realizza attraverso il rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee a tutela del benessere animale, che garantiscono adeguate condizioni in tutti gli allevamenti avicoli della filiera Amadori. La cura dei nostri animali in ogni fase della filiera è alla base stessa della nostra attività: per questo il personale che se ne occupa è stato adeguatamente formato.
Le nostre eccellenze
Il nostro impegno a favore del benessere animale nei nostri allevamenti convenzionali è rafforzato e arricchito negli allevamenti che sono dedicati alle nostre linee d’eccellenza pollo il Campese e pollo Qualità 10+”
– la realizzazione di una nuova veste grafica della pagina www.amadori.it/il-nostro- impegno/benessere-animale/lancio-1, non oggetto di contestazioni in sede di comunicazione di avvio. Più precisamente, la società curerà la sostituzione della fotografia presente nella paginainternet – cui si accederà cliccando il tasto pollo Il Campese, in luogo del tasto “Approfondisci” presente in precedenza – e riformulerà il testo della pagina come segue:
“Il Campese, pollo allevato all’aperto senza uso di antibiotici.
Il Campese, pollo allevato all’aperto senza uso di antibiotici, è il prodotto di punta di Amadori. Per Il Campese impieghiamo una razza adatta al lento accrescimento e applichiamo il rispetto del Regolamento della Commissione Europea che lo qualifica come allevato all’aperto.
Le densità garantiscono maggior spazio a disposizione degli animali rispetto all’allevamento convenzionale, sia all’interno delle strutture che all’esterno: ad esempio ogni pollo ha a disposizione 1 mq di parco esterno coperto da vegetazione.
Gli animali, inoltre, sono liberi di razzolare all’aperto per almeno metà del loro ciclo di vita durante le ore diurne.
Viene garantito un tempo minimo di allevamento prima della macellazione.
Inoltre, per scelta di Amadori, i mangimi forniti sono esclusivamente vegetali e no OGM, senza farine e grassi di origine animale.
Tutti questi requisiti, incluso l’allevamento senza uso di antibiotici, sono verificati e certificati da CSQA, ente terzo accreditato.
Alla grande cura verso il benessere animale si affianca l’attenzione alla sostenibilità: l’intera lavorazione de Il Campese è realizzata presso lo stabilimento di Mosciano S. Angelo solo con fonti di energia rinnovabile.”
– la sostituzione, alla pagina www.amadori.it/il-nostro-impegno/benessere-animale/lancio-2 (cui accederà cliccando il tasto pollo Qualità 10+, in luogo del tasto Approfondisci presente in precedenza), dell’attuale fotografia e l’adozione del seguente testo:
“Qualità 10+, pollo allevato a terra senza uso di antibiotici.
L’allevamento del pollo Qualità 10+, allevato a terra senza uso di antibiotici, segue metodologie regolamentate dal Disciplinare Unaitalia, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari, Carni e Uova, recepito e autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
In conformità al Disciplinare Unaitalia, Amadori garantisce per la linea pollo Qualità 10+ una serie di requisiti aggiuntivi rispetto all’allevamento convenzionale: mangimi esclusivamente vegetali e no OGM, senza farine e grassi di origine animale, densità tali da offrire maggior spazio in allevamento agli animali, arricchimenti ambientali, quali balle di paglia per favorire i comportamenti naturali degli animali.
Tutti questi requisiti, incluso l’allevamento senza uso di antibiotici, sono verificati e certificati da CSQA, ente terzo accreditato”.
13. Il professionista, infine, rimuoverà dal sito web qualsiasi brochure che possa contenere riferimenti alla comunicazione contestata ed effettuerà un reshuffling del sito internet in modo da assicurare che anche altre pagine del sito risultino coerenti con gli impegni.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
14. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzoInternet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore potrebbe essere stato condizionato all’acquisto per le caratteristiche pubblicizzate nelle comunicazioni on line sul sitoweb del professionista.
V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
15. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava la possibile ingannevolezza del vanto di tutela del benessere degli animali che appariva ascritto a tutta la produzione, nonché del claim “maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge (con una densità massima di 33 kg per mq rispetto a 39 kg per mq)” .
16. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 6 settembre 2018.
17. In particolare, va rilevato che gli impegni proposti dalla società – costituiti da una revisione dei contenuti testuali e grafici di alcune pagine web, incluse alcune non direttamente contestate – appaiono idonei a circoscrivere chiaramente i vanti di particolare tutela del benessere animale alle due linee di eccellenza (pollo campese e pollo 10+).
Invero, la rinnovata articolazione del sito web da un punto di vista grafico e contenutistico appare idonea a consentire una corretta percezione delle differenze esistenti tra gli allevamenti convenzionali e le linee di eccellenza: nei primi il benessere animale viene tutelato attraverso il mero rispetto delle norme di legge sul benessere animale stesso; nei secondi, invece, si riscontra un impegno superiore a favore del benessere animale, attraverso la mancata somministrazione di antibiotici, il razzolamento all’aperto per almeno metà del ciclo di vita, un maggior spazio in allevamento, arricchimenti ambientali.
18. Gli impegni rendono il consumatore edotto non solo di tutte le peculiarità dell’allevamento dei prodotti di eccellenza a marchio Amadori, ma anche della conformità del pollo 10+ al disciplinare Unaitalia, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
19. In questo quadro, va rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti è emersa la conformità al disciplinare Unaitalia, cui Gesco ha aderito, del claim “maggior spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge”, utilizzato con riferimento al pollo 10+. Infatti, siffatto
disciplinare consente la spendita del claim qualora sia assicurata, durante tutto il ciclo, una densità pari o inferiore a 33 Kg/mq, condizione che – come emerso dall’attività istruttoria – ricorre negli allevamenti delle linee di eccellenza Amadori e risulta certificata da un ente terzo.
20. Merita, altresì, evidenziare che le misure proposte dal professionista si estendono a qualsiasibrochure che possa contenere riferimenti alla comunicazione contestata e comportano unreshuffling del sito internet al fine di assicurare la piena coerenza con gli impegni.
21. Infine, si rileva che gli impegni proposti – nell’attuale contesto normativo che incoraggia l’adozione di strumenti volontari per migliorare la trasparenza dell’informazione per i consumatori – rappresentano una misura proporzionale rispetto all’obiettivo sotteso all’intervento dell’Autorità mirante ad evitare che i claim di tutela del benessere degli animali siano utilizzati in modo generico o per designare iniziative scarsamente significative rispetto ai requisiti minimi di legge.22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da GESCO – Società cooperativa agricola, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;
RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di GESCO – Società cooperativa agricola;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti di GESCO – Società cooperativa agricola , ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati il 17 ottobre 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
c) che la società GESCO – Società cooperativa agricola, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE f.f. Filippo Arena Gabriella Muscolo