Donne vittime di violenza di genere e diritto al congedo da lavoro

di AVV. VALENTINA COPPARONI

Qualche giorno fa ho esaminato le misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere inserite in specifici percorsi di protezione introdotte dalla Legge Bilancio 2018 ( si veda link qui). Queste misure si aggiungono alla possibilità di usufruire anche di speciali congedi retribuiti dal lavoro come già disciplinato dal D.lgs. 80/2015 (c.d. Jobs Act). Ricordiamo che è definita violenza di genere, che legittima la richiesta di congedo dal lavoro, ogni atto di violenza motivato in base al genere sessuale che causi alla donna un danno o una sofferenza fisica o mentale.

La previsione si diversifica in concreto a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti, collaboratrici coordinate e continuative o di lavoratrici autonome.

Nello specifico l’art. 24 D.Lgs. 80/2015, l’ art. 43, comma 2, D.Lgs. 148/2015 e la Circolare INPS del 15 aprile 2016 n. 65 prevedono che le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati abbiano diritto ad un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) a condizione che risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa e che siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni (che decorrono dalla data di inizio del percorso di protezione certificato) secondo quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata, se invece nulla viene disciplinato a livello di contrattazione collettiva la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (es. giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione) Se la lavoratrice ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo. Nei rapporti di lavoro a termine o in caso di licenziamento il l congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizioa tutti gli effetti, della maturazione delleferie, della tredicesima mensilità e del TFR ed il periodo è coperto da c.d.contribuzione figurativa che spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.  Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (intesa quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo)con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economicoL’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità tanto che l‘importo giornaliero dell’indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruite viene calcolata secondo le indicazioni previste per l’indennità di maternità (art. 23 D.Lgs. 151/2001).In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

La lavoratrice, per ottenere il congedo, deve attenersi ad alcuni adempimenti:

  1. informare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;

  2. indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;

  3. consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione

e deve presentare domanda alla sede INPS competente per territorio prima dell’inizio del congedo fino al giorno di inizio dell’astensione.

Inizialmente da tale diritto erano escluse le lavoratrici domestiche, successivamente con la Legge Bilancio 2018 tale beneficio è stato esteso anche a tale categoria sempre a condizione che la lavoratrice sia inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi ed è retribuito al 100%.

Nel settore pubblico le donne vittime di violenza di genere lavoratrici hanno diritto a fruire del periodo di congedo alle condizioni dettate dall’amministrazione cui appartengono. Il legislatore riconosce, altresì, alle lavoratrici pubbliche e private anche il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, con successiva trasformazione a tempo pieno a richiesta della lavoratrice.

Per le collaboratrici coordinate e continuative gli artt. 24, comma 2 e 3, e 26 D.Lgs. 80/2015; art. 43, comma 2, D.Lgs. 148/2015 prevedono il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (per un periodo massimo di 3 mesi) per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione debitamente ceritificato ma non anche il diritto all’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione come previsto per le dipendenti private o pubbliche. Anche per questa figura professionale è necessario che il committente ,salvo casi di oggettiva impossibilità,venga avvisato con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e con la produzione della relativa certificazione.

Dal 1° gennaio 2017, infine, anche alle lavoratrici autonome inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi (art. 24, comma 1, D.Lgs. 80/2015). Durante il periodo di congedo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un‘indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato di cui alla tabella A art. 1 D.L. 402/81 convertito in Legge n. 537/81.

 

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