Violenza sulle donne e legge Bilancio 2018: le misure a tutela delle vittime

di AVV. VALENTINA COPPARONI

La Legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) prevede una serie di misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere.

L’ultima ha trovato attuazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno scorso del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11 maggio 2018 con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 220 della Legge Bilancio 2018, si definiscono le modalità per la fruizione dei sussidi con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato da parte delle cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere.

In concreto viene previsto uno sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali (di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e quindi soggetti che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) che assumono donne vittime di violenza di genere che devono risultare inserite in specifici percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di residenza oppure dai centri anti-violenza e dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2013. Il limite massimo annuale stanziato per usufruire di tale sgravio è di 1 milione di euro valido per le assunzioni tra il 1° gennaio 2018 e il 31 gennaio 2018, in ogni caso lo sgravio è comunque disponibile anche per gli anni 2019 e 2020 sempre nel limite massimo di 1 milione di euro annuali. È possibile richiedere lo sgravio solo per le assunzioni a tempo indeterminato ed è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In concreto l’agevolazione introdotta nella Legge Bilancio 2018 ed attuata con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 maggio scorso consiste in un esonero contributivo per un massimo di 36 mesi per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2018, nel limite massimo di importo pari a euro 350 su base mensile, esclusi i contributi e i premi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La legge Bilancio 2018 (art. 1, comma 218) prevede anche alcune importanti modifiche all’articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) in particolare l’inserimento del comma 3bis per cui “La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante e’ nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonchè qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia” e del comma 3terI datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza“.

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