SECONDA PARTE – L’ANALISI IN DETTAGLIO DEL TESTO UNICO DEL VINO
Il testo Unico del vino “LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” è diventata la legge di riferimento nel novembre 2016, in vigore dal gennaio 2017 (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERO PROVVEDIMENTO)
Vediamo in dettaglio le principali norme introdotte o riordinate dalla legge in questione, partendo dalla dichiarazione di principi contenuta in rubrica al testo normativo: “Salvaguardia del vino e dei territori viticoli”.
Articolo 1: Patrimonio culturale nazionale
Si tratta di una novità di assoluto rilievo secondo la quale: il vino, la vite, i territori viticoli, il lavoro e il sapere vitivinicolo costituiscono un patrimonio culturale nazionale.
Articolo 2: Ambito di applicazione
L’articolo definisce l’ambito di applicazione del Testo unico e le materie interessate dalle norme ivi contenute: la produzione e la commercializza- zione dei prodotti vitivinicoli, l’etichettatura, i controlli e le sanzioni; il sistema sanzionatorio relativo alle autorizzazioniper gli impianti viticoli; la produzione e la commercializzazione degli aceti; la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di operatori del settore delle sostanze zuccherine; il sistema sanzionatorio per i prodotti vitivinicoli arornatizzati e delle bevande spiritose.
Articolo 3 : Definizioni
Contiene le definizioni di Ministero e Ministro; Regioni; le sigle dop, igp, docg, doc, do, igt, ig, Sian; schedario viticolo; Icgrf e ufficio territoriale dello stesso; Registro nazionale delle varietà di viti; prodotti vitivinicoli; fascicolo aziendale; prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Articolo 4: Precisa che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le norme dell’Unione europea, del Testo unico, nonché dei decreti attuativi; in attesa che gli stessi vengano approvati si continuano ad applicare quelli della precedente normativa.
Articolo 5: Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti viti vinicoli di cui all’allegato VII,parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel Registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative – Province e/o Regioni – come varietà idonee alla coltivazione o varietà in osservazione,
Le varietà diverse da quelle menzionate devono essere estirpate salvo l’uso per il consumo familiare.
Articolo 6: Vitigno autoctono italiano
Definisce il concetto di vitigno autoctono italiano o vitigno italico: solo le varietà di uva da vino riconosciute come tali sulla base di criteri individuati in un apposito decreto ministeriale, che appartengono alla specie Vitis uinifera, la cui origine è esclusivamente italiana e la cui presenza è circoscritta in aree geografiche delimitate.
Le diciture vitigno autoctono italiano o vitigno italico possono comparire nelle etichette dei soli vini docg, doc e igt, se così previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.
Articolo 7: Salvaguardia dei vigneti eroici o storici
Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero esalvaguardia dei cosiddetti vigneti eroici o storici , cioè di quei vigneti situati in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
Articolo 8: Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo
Il Ministero istituisce uno schedario viticolo, gestito dalle Regioni nell’ambito del Sian sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale, che contiene informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo. Inoltre, ai vigneti ivi iscritti è eventualmente attribuita l’idoneità alla produzione dì uve atte a dare vini docg, doc e igt.
Le Regioni sono tenute a mettere a disposizione le informazioni dello schedario agli organi preposti ai controlli, nonché i consorzi di tutela riconosciuti per le pertinenti denominazioni.
Articolo 9: Planimetria dei locali
Viene definito cosa si intende per cantine o stabilimenti enologici. Non rientrano nella definizione di stabilimenti enologici: le distillerie, gli acetifici, gli stabilimenti in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari, i depositi di soli prodotti vitivinicoli confezionati non annessi né intercomunicanti con le predette cantine e i centri di raccolta dei sottoprdotti della vinificazione.
Da segnalare la seguente novità: ladefinizione precedentemente vigente viene ampliata, includendovi anche i locali in cui si svolge la produzione dei prodotti vitivinicoli, nonché la produzione e la detenzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Viene ribadito l’obbligo, per i titolari di suddetti stabilimenti, di presentare all’ufficio territoriale dell’Icqrf la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, con la specificazione dell’ubicazione dei recipienti di capacità superiore a 10 hL, sia fissi che mobili, nonché la capacità complessiva dello stabilimento. Allo stesso modo, l’ufficio territoriale deve essere informato di qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata, l’installazione o l’eliminazione dei vasi vinari o cambi di destinazione d’uso. Se la planimetria è stata già presentata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’obbligo si considera assolto.
Non sottostanno a tali obblighi i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore ai 100 hL,
Articolo 10: Determinazione delperiodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento
La raccolta delle uve, nonché la fermentazione e rifermentazione dei prodotti vitivinicoli sono consentite dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Al contrario, le fermentazioni o rifermentazioni effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione di vini spumanti, vini frizzanti, mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a i bar, vini con la menzione vivace, nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, sono consentite durante tutto l’arco dell’anno.
Per i prodotti atti a dare vini dop e igp è consentita la fermentazione e rifermentazione anche dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, se espressamente previsto nel pertinente disciplinare di produzione. Le fermentazioni e rifermentazioni destinate alla produzione di particolari vini, tra cui i vini passiti e i vini senza ig, sono consentite anche dal 10 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a condizione che i prodotti e i territori interessati siano individuati in un apposito decreto da adottare annualmente.
Articolo 15: Sostanze vietate. Vengono elencate le sostanze che è vietato detenere negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti introducendo anche il divieto di detenzione dell’acqua e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini, nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati. Si possono però detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino, se contenuti in confezioni sigillate, di capacità non superiore a 5 L, e destinate alla vendita. In parziale deroga al divieto di detenzione delle sostanze elencate, prima prevista per le sole abitazioni civili dislocate nell’area dello stabilimento, viene ora estesa anche alle strutture ricettive destinate alla ristorazione e ad altre attività connesse alla preparazione di prodotti alimentari.
Articolo 17: Succhi d’uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all’8%
Definisce le condizioni a cui è possibile detenere in cantina i mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all’8% in volume, senza la prescritta denaturazione; nonché le condizioni a cui deve essere effettuata la loro eventuale vinificazione.
Tutela e classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
Articolo 26: Denominazione dì origine e indicazione geografica
L’articolo rimanda alla disciplina dell’Unione europea – art. 93 del reg. UE n. 1308/2013 – per le definizioni di Denominazione di origine e di Indicazione geografica. Inoltre, si precisa che l’uso delle denominazioni registrate a livello europeo è riservato ai pertinenti prodotti vitivinicoli.
Articolo 27: Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
Definisce le condizioni di utilizzo delle dop e delle igp, determinando in tal modo fin dove si estende la protezione delle stesse. Sono previste, tuttavia, alcune deroghe per l’uso di dop e igp ri-servate ai vini nella designazione delle bevande spiritose, dell’aceto di vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In ogni caso, i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Articolo 28 : Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
La denominazione di origine controllata e garantita (docg) e la denominazione di origine controllata (doc) sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i vini DOP. L’indicazione geografica tipica (igt) costituisce invece la menzione specifica tra dizionale utilizzata per designare i vini igp.
Articolo 29: Ambiti territoriali. Definisce quali sono gli ambiti territoriali che possono essere compresi nelle zone di produzione di un vino a deno- minazione d’origine e quelle di un vino a indicazione geografica, nonché a quali condizioni. I vini dop, inoltre, possono utilizzare nell’etichettatura un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto nel disciplinare di produzione. Per i vini dop sono ammesse sottozone e unità geografiche aggiuntive, purché previste dal disciplinare di produzione.
Articolo 31 : Specificazioni, menzioni , vitigni e annata di produzione
Definisce, ivi comprese condizioni e limiti d’uso, le menzioni classico; storico; riserva; superiore; novello; passito o vino passito; vino passito liquoroso e vigna. Per la prima volta viene riportata nel Testo unico la menzione Gran selezione.
Nel definire le condizioni per l’indicazione in etichetta dell’annata, si introduce per i vini spumanti che utilizzano nell’etichettatura il termine millesimato l’obbligo di indicare l’anno di produzione delle uve.
Articolo 32 : Protezione nell’Unione europea . Procedura per il conferimento della protezione delle dop e delle igp
Le dop e le igp sono tutelate quando la domanda di protezione, superata positivamente la procedura nazionale, è accolta dalla Commissione europea. Il Testo unico introduce una novità:riconosce la cosiddetta etichettatura transitoria, sino a oggi materia di de creti attuativi. Si ricorda che l’etichettatura transitoria è quello strumento che consente, su richiesta dei produttori, di utilizzare una nuova dop o igp oppure una modifica di un disciplinare di produzione in attesa della decisione da parte della Commissione europea. Si tratta di uno strumento normativo rilevante visti i lunghi tempi procedurali dei servizi della Commissione europea.
Articolo 33:Requisiti di base per il riconoscimento delle dop e delle igp
Fissa i requisiti minimi, tra cui le soglie di rappresentatività dei soggetti proponenti, necessari per la registrazione di una docg, doc e igt.
Nel quadro delle soglie di rappresentatività richieste ai soggetti proponenti la registrazione di una docg, doc o igt, la percentuale di viticoltori che hanno rivendicato la denominazione o, nel caso di una igt, che sono interessati al suo riconoscimento, nel biennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento, è calcolata conte media e non più come valore assoluto da riscontrare in entrambe le annualità di riferimento.
Il Testo unico introduce alcune novità di rilievo: fissa a sette anni, anziché dieci, la durata minima di esistenza di una doc per poter richiedere il riconoscimento a docg,
Articolo 34: Cancellazione della protezione dell’Unione europea e revoca del riconoscimento delle do e delle ig
L’articolo disciplina la cancellazione di una dop o igp, nonché la conversione di una do in ig, introducendo una novità:il Ministero richiede la cancellazione di una dop o igp quando essa non sia stata rivendicata o certificata per tre campagne vitivinicole consecutive.
Disciplina degli aceti
Articolo 49: Denominazione degli aceti
Nel disciplinare l’utilizzo della denominazione «aceto di…», l’articolo specifica le condizioni per l’indicazione della materia prima, distinguendo il caso degli aceti per i quali la materia prima utilizzata è un liquido alcolico o zuccherino da quello degli aceti derivati da frutta.
Articolo 56: Utilizzo di dop e ígp
Qualora un aceto di vino sia elaborato esclusivamente a partire da un determinato vino dop o igp – debitamente certificato o classificato – nella denominazione di vendita di tale aceto è consentito fare riferimento alla denominazione di origine del vino impiegato.
Tutela della produzione nazionale
Articolo 68: Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel sito internet le informazioni sulle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità. Inoltre, nell’ambito dei servizi Sian è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono forniti dati necessari per assicurare una corretta informazione del consumatore.