Cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF(CER 191004) per successivo utilizzo come css-combustibile nei cementifici – Chiarimenti interpretativi sul D.M.14 febbraio 2013, n. 22.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14febbraio 2013 n. 22, adottato in attuazione dell’art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.

Si ricorda che lo stesso articolo 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 al comma 4 stabilisce che i rifiuti che cessano di essere tali sono da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riuso e recupero stabiliti dal d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 di recepimento della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli a fine vita.

In proposito, il target di riuso e recupero previsto dal suddetto d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209è stato fissato, a partire dall’ anno 2015, pari al 95% in peso dei veicoli fuori uso. Il risultato ottenuto dall’Italia nel 2015 è stato pari a 84,7% e dunque inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al suddetto obiettivo.

Appare pertanto utile per il raggiungimento del suddetto target promuovere il recupero del car fluff utilizzandolo per la preparazione del CSS combustibile da impiegare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali, con l’obiettivo di contribuire: 1) ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti; 2) ad una riduzione dello smaltimento di rifiuti in discarica; 3) al risparmio di risorse naturali; 4) alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali; 5) all’aumento della certezza d’approvvigionamento energetico.

Tale azione appare opportuna come si evince anche dal Rapporto di Sostenibilità 2016(dati 2014) presentato dall’Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento (AITEC) che riporta un tasso di sostituzione calorica con combustibili alternativi negli impianti italiani di produzione del clinker pari solo al 13%, a fronte di un dato medio EU-27 del 40%, che viene considerato facilmente raggiungibile ed anche superabile.

Di conseguenza ampi sono gli spazi per trattare nei cementifici italiani i volumi di CSS- combustibile ottenibili da car fluff (CER 191004) seguendo un approccio di economia circolare.

In questo contesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono pervenute richieste di chiarimento, da parte dell’Associazione Industriale Riciclatori Auto (AIRA), da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e da AITEC, sulla possibilità che il rifiuto car fluff (CER 191004) possa essere ammesso per la produzione di CSS-Combustibile ai sensi dell’art.6comma 1 del decreto 14 febbraio 2013 n.22.

Sul punto, il Ministero dell’ambiente ha chiesto il supporto del Comitato di Vigilanza eControllo, istituito ai sensi dell’art. 15 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22 che, in sede di Rapportosull’applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 relativo all’anno 2015, ha ritenuto che,“all’infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessialla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti del sottocapitolo 1910”. Peraltro, il Comitato ha evidenziato che “tale impostazione appare coerente con la valutazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti ammessi alla produzione del CSS combustibile”. Ha inoltre ritenuto che“Rimane impregiudicata la necessità che i sotto-lotti di CSS prodotti siano conformi alla Tab. 1 Allegato 1 del DM 22/2013.”

Nel citato Rapporto sull’applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 del 2015, sono stati rappresentati anche i risultati del monitoraggio della produzione e utilizzo del CSS-Combustibile e i punti di criticità sull’attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22. In particolare, è stato evidenziato che, dall’analisi della documentazione trasmessa dalle Regioni e/o Provincecompetenti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, spesso si evince poca chiarezza nella differenziazione del CSS rifiuto dal CSS-Combustibile, con una conseguente non uniforme applicazione della normativa.

Al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti per il superamento delle criticità riscontrate, questa Direzione generale ha sentito ISPRA e le associazioni direttamente coinvolte nella riunione del 31 gennaio u.s.
Sulla scorta dei predetti suggerimenti e delle osservazioni acquisite da ISPRA come da mail del 6 marzo 2018 di cui al prot. n. 4574/RIN del 22 marzo 2018, alla scrivente Direzione generale appare opportuno fornire alle amministrazioni e alle associazioni in indirizzo i chiarimentiinterpretativi al fine di uniformare l’azione amministrativa, rafforzare la certezza del diritto epromuovere il trattamento nei cementifici italiani del CSS-combustibile ottenibile da car fluff (CER 191004)

Possibilità di utilizzo del car fluff (Codice CER 191004) come CSS Combustibile: normativa di riferimento

Con la presente circolare si evidenzia che il car fluff (codice CER 191004) è ammissibile alla produzione del CSS-Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso non inclusonell’allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013. L’inclusione del sottocapitolo 1910 nel

punto 3 del citato allegato 2, recante ”Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione delCSS-COMBUSTIBILE” non determina l’esclusione del codice CER 191004 e relativi al car fluff.Infatti, nel successivo punto 4 dello stesso allegato 2, dove il capitolo 1910 viene esplicitato, sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002. Sono, pertanto, solo questi codici del capitolo 1910 quelli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile.

Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione el’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all’ art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 deldecreto).

Le suddette Amministrazioni non dovranno, dunque, prendere a riferimento né l’art.183,comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q).

 

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