di AVV.TOMMASO ROSSI
Nel 2015 è iniziato il lungo iter del disegno di legge in materia di reati agroalimentari. Un lungo e lento piantare semi che sembra giunto alla svolta poco prima della definitiva fine della Legislatura. Nella seduta del 1 dicembre 2017 è infatti stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri il DDL che disciplinerà i profili penali e la responsabilità amministrativa delle società connessi al settore agro-alimentare in Italia, un Paese dove da sempre il settore è tra le eccellenze nazionali ma la legislazione non va di pari passo. Vediamo ora se il nuovo Parlamento porterà avanti in ogni caso l’approvazione di un testo di legge che sembrava un passo importante, seppur magari non decisivo, per colmare le distanze con la legislazione dei Paesi più avanzati.
Il disegno di legge interviene principalmente su due fronti:
- la tutela della salute pubblica, attraverso una chiara delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute;
- il contrasto delle frodi in commercio di prodotti alimentari, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo dell’estensione della sfera repressiva, in modo da tutelare la «lealtà commerciale» e da colpire, con maggiore efficacia, le organizzazioni complesse e la responsabilità delle persone giuridiche.
Il testo mira a incidere, in particolare, nell’ambito alimentare, colmando le attuali lacune della legislazione penale e sanzionando in modo specifico le vere e proprie frodi nei confronti del consumatore finale, tenendo conto del valore prioritario assunto dalla «identità» del cibo quale parte irrinunciabile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare». Il disegno di legge tiene conto, in tal senso, del fatto che la maggior parte delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche degli alimenti, come l’attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione (tra le quali quella «biologica») o la loro origine geografica, e prevede pertanto un inasprimento delle sanzioni già in vigore in materia.
Inoltre, vengono per la prima volta introdotte sanzioni mirate nei confronti della produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, anche organizzata, non sono capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale. Allo stesso modo, vi è la previsione di sanzioni per l’omesso ritiro di alimenti pericolosi per la salute.
Per quanto attiene al Codice penale le novità riguardano i delitti contro l’incolumità e la salute pubblica: articolo 439 (Avvelenamento di acque o di alimenti); articolo 439-bis (Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti); articolo 440 (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti); articolo 442 (Omesso ritiro di alimenti pericolosi); articolo 444 (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose); articolo 445-bis (Disastro sanitario); articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica); articolo 516 (Frode in commercio di prodotti alimentari); articolo 517 (Vendita di alimenti con segni mendaci); articolo 517-quater (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta) e articolo 517-quater.1 (Agropirateria).
Vengono introdotte nuove definizioni normative come quella di “alimento” in luogo di “sostanze alimentari”,e si amplia l’elenco dei reati di pericolo individuati in materia, definendone le modalità di consumazione da condotte individuate negli anni dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio, il delitto di cui all’art. 440 c.p. non punisce più chi “corrompe acque o sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo”, ma chiunque “produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea, […] trasporta, commercializza, vende o distribuisce alimenti non sicuri […] ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto”.
Viene introdotto il concetto di “identità alimentare”, da cui deriva una modulazione del sistema sanzionatorio in base a valore, tipologia e origine degli alimenti prodotti.
Vengono introdotte sanzioni nei confronti della produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, non producono un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo in via del tutto eventuale. Parliamo dei reati di “omesso ritiro di alimenti pericolosi” dal mercato e di “agropirateria”, che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità contraffatti.
Modificato sostanzialmente è anche l’art. 444 c.p. rubricato “informazioni commerciali ingannevoli pericolose”, configurabile ogni qualvolta vengano fornite informazioni commerciali false o incomplete che possano pregiudicare la sicurezza della consumazione degli alimenti, e va a colpire penalmente gli obblighi in materia di etichettatura imposti dalla normativa europea.
Viene inoltre introdotta una tutela rafforzata “al patrimonio agroalimentare”, innovando gli artt. 516 – 517 quater c.p. in materia di frodi alimentari e avendo come punto di riferimento non più la genuinità del prodotto, ma la conformità dello stesso alla normativa vigente.
Importanti sono poi le modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti: introdotti nuovi reati presupposto e disciplinato il contenuto dei «Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare» (articolo 6-bis).
«1. Nei casi di cui al precedente articolo, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l´adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:
a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
g) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello;
2. I modelli di cui al comma primo, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:
a) idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
b) un´articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell´articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell´ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con provvedimento del Ministero della Sviluppo Economico.
Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, non ha l´obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità».
Per quanto attiene ai reati presupposto, sono inseriti due articoli: il 25-bis.2 e il 25-bis.3, che riprendono i nuovi o modificati reati introdotti nel Codice penale.
L’ articolo 25-bis.2 assorbe i delitti riguardanti le frodi in commercio, attualmente disciplinati in maniera generica dall’articolo 25-bis.1, e ne prevede la punibilità con riferimento alle frodi alimentari.
L’ articolo 25-bis.3 va invece a disciplinare e i delitti contro l’incolumità e la salute pubblica (ad esempio, avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque e alimenti; produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti).
Il comma 3 ridisegna la composizione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) nelle piccole e medie imprese, tipiche del settore agroalimentare italiano: viene infatti espressamente indicata la possibilità di nomina di un Organismo monocratico, il cui componente abbia una specifica competenza nel settore, comprovata dall’iscrizione in apposito elenco camerale.