Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Carta disciplina sia i viaggi da e verso i Paesi extracomunitari sia quelli nell’ambito dell’Unione europea. Per questi ultimi, a seguito dell’entrata in vigore delle norme comunitarie che hanno previsto la creazione di uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali, non sussistono particolari limitazioni o formalità, ad eccezione di alcune categorie di prodotti come:
- tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie.
- mezzi di trasporto nuovi, per i quali è obbligatorio il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione;
- beni culturali, per i quali è necessaria la documentazione che attesti la provenienza del bene;
- animali di compagnia, che devono essere dotati di uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza.
È inoltre necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare presso gli uffici doganali, quando si trasportano valuta e titolial seguito, sia in ingresso sia in uscita dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Diversamente è disposto, invece, per i viaggiatori che transitano in paesi non aderenti al trattato dell’Unione europea, per i quali sussistono diverse limitazioni. La Carta fornisce utili indicazioni anche per l’importazione ed esportazione di armi e beni culturali.
Quando si viaggia con videocamere e/o personal computer di elevato valore è conveniente portare la documentazione di possesso (ricevuta di acquisto o certificato di garanzia delle apparecchiature o bolletta d’importazione) in modo da poter dimostrare, in caso di controllo doganale, che i beni sono stati regolarmente acquistati o importati in Italia. In mancanza di tali documenti è consigliabile, al momento della partenza, recarsi presso gli uffici doganali dei porti o degli aeroporti per fare una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in Italia.
I viaggiatori devono inoltre prestare attenzione alle disposizioni della Convenzione di Washington (cosiddetta CITES) che tutela le specie di fauna e
La Carta Doganale del viaggiatore
Utile per chi arriva, preziosa per chi parte Le dogane sono una istituzione antica la cui missione non ha mai cessato di evolvere. Oggi la politica doganale per i Paesi dell’Unione Europea non è più di esclusiva competenza degli Stati nazionali, ma vive ancora attraverso di essi, e con obiettivi di tutto rilievo: innanzitutto rendere più efficace e uniforme in tutti i Paesi membri l’accertamento dei tributi doganali; ma oltre a questo, garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti, combattere il commercio dei prodotti contraffatti (nel caso del nostro Paese autentica minaccia per la crescita delle imprese protagoniste del made in Italy) e il traffico di specie protette e di sostanze illecite. Tale attività ha il suo impatto anche nel campo dei controlli relativi ai viaggiatori in provenienza/partenza da/per l’estero. Ad essi è dedicata appunto questa “Carta doganale del viaggiatore”, che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate. L’obiettivo è quello di munire tutti coloro che attraversano gli spazi doganali di uno strumento di facile e immediata consultazione. Divisa in due parti – viaggi da/verso Paesi extracomunitari e viaggi nell’ambito dell’Unione Europea – la Carta riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito.
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INTRODUZIONE
I Paesi dell’Unione Europea
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INTRODUZIONE
Oggetti e generi di consumo________________________________ Effetti personali del viaggiatore Gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi), portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi extra-U.E., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia al viaggiatore di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro. Importazione Sono esenti dai diritti doganali i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il loro valore non superi complessivamente 300 € per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 € nel caso di arrivo in aereo e via mare. Se il valore del bene supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l’intero valore del bene acquistato. Il limite dei 300 € e dei 430 € si riduce a 150 € per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel valore complessivo delle soglie monetarie |
VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.
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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Esportazione Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito del viaggiatore in partenza per un Paese non facente parte dell’Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza. I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell’Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale. Tale beneficio può essere concesso a condizione che:
avviene digitalmente attraverso il sistema OTELLO.
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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Si precisa, al riguardo, che il viaggiatore, al momento dell’acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l’avvenuta acquisizione della stessa in OTELLO e che tutti i dati indicati in fattura siano corretti, in particolare il numero e la nazionalità del passaporto o di altro documento equipollente. Sul portale dell’Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (OTELLO => Consultazione fatture online), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale. Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere esibita ogni qual volta richiesta dall’ufficio doganale. Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea direttamente nel bagaglio al seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio estero del proprietario come, bagaglio “non accompagnato”. In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l’emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA). Ai fini del rimborso o dello sgravio dell’IVA, l’ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:
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• sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano. I viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d’imbarco (c.d. “through check-in”), una per il primo volo nazionale o unionale e l’altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari – Roma – New York oppure Milano – Francoforte – Tokio), possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell’IVA, presso l’ufficio doganale nazionale sito nell’aeroporto di partenza (nell’esempio descritto Bari o Milano). Esistono attualmente alcune società TAX FREE autorizzate (ai sensi del Testo unico bancario) ad effettuare il rimborso immediato dell’IVA, già al momento dell’uscita della merce dal territorio italiano (o unionale). Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall’ammontare dell’IVA rimborsata al viaggiatore straniero. In ogni caso, il rimborso dell’IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali. |
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Valuta ________________________________ Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 €. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 €. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
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Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:
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Animali ________________________________ Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti) Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell’animale e del proprietario e dovrà attestare che l’animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio. La vaccinazione antirabbica, se eseguita per la prima volta, dovrà risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza. Qualora risulti che la situazione dell’animale non soddisfa i requisiti richiesti, l’autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l’animale al Paese di origine ovvero disporne l’isolamento in quarantena. Altri animali Gli esemplari di uccelli a seguito del viaggiatore, in numero non superiore a 5, possono essere introdotti solo attraverso Uffici doganali che siano anche sede di uffici veterinari abilitati (Posto di
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Ispezione Frontaliera PIF); l’arrivo deve essere notificato con 48 ore di anticipo ed è prevista la visita veterinaria in ingresso. L’importazione di altri animali – ad esempio pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diverse da quelle protette dalla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species – Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) – è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia di richiedere all’Ambasciata del Paese di destinazione i requisiti sanitari richiesti. Il certificato sanitario adottato dall’Italia è presente nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata. Prodotti di origine animale e vegetale Importazione Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l’importazione da Paesi terzi (con l’esclusione di Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) – a prescindere dal loro quantitativo totale – che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi all’Ufficio delle Dogane, dovrà recarsi all’Ufficio di controllo veterinario, denominato PIF, per i controlli richiesti. |
VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Sulla base delle novità introdotte dal Regolamento (CE) 206/2009, le principali deroghe riguardano le importazioni di:
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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Gli alimenti di origine animale diversi da carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero caseari possono essere introdotti, purché autorizzati, senza essere presentati al controllo veterinario, nei limiti di 1 kg. Il caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 125 gr. per viaggiatore. Oltre tale limite, l’importazione è ammessa se scortata da certificato CITES da sottoporre al momento dell’importazione all’Ufficio della Guardia di Finanza, insieme ad eventuali certificati CITES ad uso turistico che vengono rilasciati da Uffici Esteri. Per le uova di salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa, purché il quantitativo non superi il limite previsto per i prodotti ittici, individuato in 20 kg. Per i prodotti vegetali, freschi o secchi, la normativa in vigore stabilisce che qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell’iscrizione al registro dei produttori, l’importazione di piccoli quantitativi di vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, usati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto.
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Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)________________________________ Animali Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente vietate le importazioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot). Piante Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione per scopi commerciali di alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.
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Avorio, pellicce e corallo Importazione Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:
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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dalla Guardia di Finanza, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità Giudiziaria. Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Carabinieri – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e Guardia di Finanza). Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (disponibile sul sito www.adm.gov.it), che riporta la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure. Beni culturali _______________________________ Importazione Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto. L’interessato, espletate le formalità doganali, può richiedere all’Ufficio Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio del certificato di avvenuta importazione. Il carattere di opera d’arte, invece, viene accertato dall’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali. |
VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Esportazione (temporanea o definitiva) Per l’esportazione di beni culturali indicati nell’elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, quadri, oggetti d‘antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall’Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali unitamente all’attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea. Invece, per l’esportazione di beni culturali che non rientrano nell’elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore dovrà rivolgersi al competente Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per richiedere l’autorizzazione nazionale all’esportazione – il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea – da presentare in dogana. È libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. L’interessato ha l’onere di comprovare al competente Ufficio Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la prova della sussistenza di tali presupposti, mediante il rilascio di apposita autocertificazione che, munita del timbro di detto Ufficio in segno di avvenuta presentazione, sarà presentata all’Ufficio doganale all’atto dell’uscita dal territorio nazionale. Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Nel caso di strumenti musicali, valgono anche le disposizioni della normativa CITES in caso di oggetti prodotti o contenenti esemplari inclusi nella Convenzione di Washington. Armi _______________________________ In base alle norme di pubblica sicurezza è Nel caso in cui l’arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura. Medicinali _______________________________ Per tutte le categorie di farmaci che vengono
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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Merci contraffatte_______________________________ I viaggiatori non possono introdurre o esportare nel/dal territorio nazionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice Penale. Ogni viaggiatore è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all’estero non violino diritti di proprietà intellettuale. Controlli dei bagagli nei viaggi aerei _______________________________In partenza Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche nel caso che l’aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria. Nel caso di trasbordo su altro aereo prima dell’uscita dalla U.E., i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l’aeroporto di transito. In arrivo I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo. Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono all’aeroporto di arrivo di quest’ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda l’esenzione. |
VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Pagamenti in dogana Dal 6 maggio 2015 è attivo il servizio di riscossione che consente di effettuare i pagamenti in dogana con carta elettronica (Pago Bancomat, Maestro, Visa e Mastercard). A partire dal 1° gennaio 2016, il servizio è assicurato presso tutti gli Uffici doganali. Il pagamento non comporta l’applicazione di commissioni fino al limite di € 5.164,00, dovute invece, oltre tale soglia, nelle seguenti misure: 0,61% per i versamenti effettuati con pago bancomat, 0,81% per le carte del circuito MAESTRO, 1,22% per VISA/Mastercard Retail e 1,73% per VISA/Mastercard business. |
VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Oggetti e generi di consumo ________________________________ Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri Quindi, i viaggiatori che si spostano dall’uno all’altro dei Paesi dell’Unione Europea, possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti effettuati da privati. Inoltre, anche in funzione di taluni ulteriori criteri come, ad esempio, le modalità di trasporto o l’attività commerciale svolta dal detentore, detti beni potrebbero comunque essere considerati acquistati per scopi commerciali. In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento. PRODOTTI DEL TABACCO : Sigarette oppure 800 pezzi* Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno) 400 pezzi oppure Sigari 200 pezzi oppure Tabacco da fumo 1 Kg. *“N.B. Per le provenienze da Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, la limitazione è ridotta a 300 pezzi”. |
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Valuta ________________________________ Il trasporto al seguito di denaro contante o di
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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite. La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a 300€. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro. Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:
• importo eccedente superiore a 40.000 €; |
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
• fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione. La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia Animali ________________________________ Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti) Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell’Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell’animale – tatuaggio o microchip – e del proprietario, dovrà contenere l’attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Finlandia e Regno Unito, sarà necessario, tra le 24 e le 120 ore precedenti il viaggio, il trattamento per echinococco multiocularis. Qualora dai controlli risulti che la situazione dell’animale non soddisfi i requisiti richiesti, l’autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l’animale al Paese di origine ovvero disporne l’isolamento in quarantena.
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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Altri animali Per altri animali (ad esempio uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri) fatte salve le norme CITES, ogni Stato membro stabilisce le condizioni per l’ingresso di animali diversi da cani, gatti e furetti. Per l’introduzione dai Paesi membri in Italia non è previsto alcun certificato. Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)________________________________ Animali Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, prova della legale acquisizione dell’esemplare (permesso di esportazione o altra documentazione). Sono assolutamente vietate le introduzioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot). 25 |
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Piante Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’introduzione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione a scopo commerciale per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum. Avorio, pellicce e corallo Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:
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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dalla Guardia di Finanza, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità Giudiziaria. Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Carabinieri – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Guardia di Finanza). Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (disponibile sul sito www.adm.gov.it), che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure. Beni culturali_______________________________ Introduzione in Italia Il viaggiatore in arrivo da un Paese Non occorre certificazione, invece, per l’introduzione in Italia di opere d’arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti |
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
viventi. L’interessato può richiedere agli Uffici Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio del certificato di avvenuta spedizione. Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva) Per l’uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore dovrà richiedere all’Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio di un’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato di libera circolazione ovvero di circolazione temporanea. Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un’autocertificazione accompagnata da fotografie e munita del timbro del suddetto Ministero, con la quale il proprietario ha l’onere di comprovare la sussistenza di tali presupposti. Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Armi _______________________________ In base alle norme di pubblica sicurezza è 28 |
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Mezzi di trasporto_______________________________ In caso di acquisto di mezzi di trasporto Un mezzo di trasporto si considera nuovo, sotto il profilo fiscale, quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
dell’iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente. In caso di acquisto di mezzi di trasporto usati, nell’accezione fiscale del termine, il privato consumatore dovrà pagare l’IVA del Paese del venditore, quando quest’ultimo è un soggetto d’imposta nel proprio Paese U.E., mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato. Se l’acquisto dei mezzi di trasporto, nuovi o usati, viene effettuato da soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, tali soggetti sono tenuti all’assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93), ferma restando l’eventuale applicazione da parte del cedente comunitario del particolare regime del margine, in caso di mezzi di trasporto usati. Attenzione: per gli adempimenti concernenti l’immatricolazione o l’iscrizione dei mezzi di trasporto, si consiglia di acquisire le necessarie informazioni presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali aeroporti *
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CONTATTI
Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali porti *
*dati aggiornati a giugno 2019 PIF: Posto di Ispezione Frontaliera (Ufficio di controllo veterinario)
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CONTATTI
Paesi dell’Area Schengen L’Accordo di Schengen ha abolito i controlli sistematici alle frontiere, permettendo il libero movimento delle persone e incentivando lo sviluppo del mercato interno. L’Area Schengen comprende attualmente 22 Stati membri UE – Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, – e quattro paesi associati al di fuori dell’UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Ogni stato sottoscrittore dell’accordo può sospendere l’uso del trattato per un limitato periodo e per specifici motivi.
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PAESI ZONA EURO
Paesi zona Euro L’Euro è stato adottato dai seguenti 19 Paesi dell’Unione Europea: Austria Belgio Cipro Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Portogallo Slovacchia Slovenia Spagna
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Paesi Zona EURO
La Carta doganale del viaggiatore è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali e aiutare i viaggiatori a predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari Carta doganale del viaggiatore Edizione Giugno 2019 |