Importante sentenza della Corte di Giustizia sulla Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche

La Corte di giustizia ha fornito una interpretazione dell’art. 12 direttiva Habitat sulla tutela dei siti di riproduzione delle specie.

Secondo i Supremi giudici europei, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione», contenute in detta disposizione, devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo, cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale vi faccia ritorno.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 ottobre 2021 

«Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Allegato IV, lettera a) – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione»

Nella causa C‑357/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 10 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2020, nel procedimento

IE

contro

Magistrat der Stadt Wien,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Hermes e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra IE, dipendente di un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione comunale della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di una decisione amministrativa di natura penale recante irrogazione a IE di un’ammenda e, in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un edificio, aree di riposo e siti di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat». Tale controversia ha già dato luogo a una domanda di pronuncia pregiudiziale, sulla quale la Corte si è pronunciata nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C‑477/19, EU:C:2020:517).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3        L’articolo 2 della direttiva «habitat» prevede quanto segue:

«1.      Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato [FUE].

2.      Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse [per l’Unione europea].

3.      Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

4        L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva medesima così recita:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b)      perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c)      distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d)      deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

5        Tra le specie animali di «interesse [per l’Unione] che richiedono una protezione rigorosa», il cui elenco è contenuto nell’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, figura segnatamente il cricetus cricetus (criceto comune).

Diritto austriaco

6        Il Wiener Naturschutzgesetz (Legge sulla protezione dell’ambiente del Land di Vienna), del 31 agosto 1998 (LGBl. für Wien, 45/1998), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «WNSchG»), ha provveduto alla trasposizione della direttiva «habitat» nell’ordinamento nazionale con riguardo al Land di Vienna (Austria).

7        L’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, del WNSchG riprende la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva citata. Esso stabilisce, in particolare, che è vietato deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di riposo di animali rigorosamente protetti.

8        Le sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, del WNSchG sono stabilite all’articolo 49, paragrafo 1, punto 5, dello stesso. Secondo quest’ultima disposizione, è passibile di un’ammenda sino ad un massimo di EUR 21 000 o, in difetto di suo pagamento, di pena detentiva sostitutiva sino ad un massimo di quattro settimane, nonché, in caso di reiterazione, di un’ammenda sino ad un massimo di EUR 35 000 o, in difetto di suo pagamento, di pena detentiva sostitutiva sino ad un massimo di sei settimane, chiunque, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, del WNSchG, deteriori o distrugga siti di riproduzione o aree di riposo di animali rigorosamente protetti.

9        Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, del WNSchG, l’autorità competente può autorizzare interventi individuali laddove la misura prevista, considerata individualmente o congiuntamente ad altre misure richieste all’autorità competente, non pregiudichi in modo significativo l’obiettivo della protezione.

10      L’allegato alla Wiener Naturschutzverordnung definisce il cricetus cricetus (criceto comune) quale specie animale rigorosamente protetta.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Un promotore immobiliare, datore di lavoro di IE, ha avviato lavori edili volti alla costruzione di un edificio su un terreno in cui si era insediato il cricetus cricetus (criceto comune). La proprietaria di detto terreno, la quale era a conoscenza di tale circostanza, ne ha informato il promotore immobiliare medesimo, che ha nominato, prima dell’inizio dei lavori, un perito in materia ambientale. Quest’ultimo ha, quindi, redatto una mappa degli ingressi delle tane del cricetus cricetus (criceto comune), indicando in un riquadro specifico se tali tane fossero o meno abitate.

12      Anteriormente all’effettuazione dei lavori, detto promotore immobiliare ha fatto rimuovere il manto verde, sgomberare il sito costruttivo, realizzare un accesso al cantiere e costruire un parcheggio nelle immediate vicinanze degli ingressi delle tane del cricetus cricetus (criceto comune) (in prosieguo: le «misure pregiudizievoli»). In particolare, la rimozione del manto verde mirava a provocare lo spostamento del cricetus cricetus (criceto comune), insediato sulle superfici da edificare, verso superfici che sarebbero state specificamente protette e riservate a tale specie animale. Tuttavia, l’autorizzazione preventiva delle misure pregiudizievoli non era stata richiesta all’autorità competente e, conseguentemente, non era stata ottenuta prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, almeno due ingressi di tane erano stati distrutti.

13      Pertanto, l’amministrazione comunale della città di Vienna ha ritenuto IE, in quanto dipendente del promotore immobiliare medesimo, responsabile del deterioramento e della distruzione delle aree di riposo e dei siti di riproduzione del cricetus cricetus (criceto comune), irrogandogli, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, del WNSchG, un’ammenda convertibile, in caso di mancato pagamento, in pena detentiva.

14      IE ha, quindi, presentato ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), contestando l’irrogazione di tale ammenda, in particolare sulla base del rilievo che, da un lato, le tane in questione non erano occupate dal cricetus cricetus (criceto comune) al momento della realizzazione delle misure pregiudizievoli e, dall’altro lato, dette misure non avevano determinato il deterioramento o la distruzione delle aree di riposo o dei siti di riproduzione di tale specie animale.

15      In questo contesto, con una prima domanda di pronuncia pregiudiziale in data 12 giugno 2019, detto Tribunale ha sottoposto alla Corte una serie di questioni relative all’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», chiedendo di chiarire la portata delle nozioni di «area di riposo», «sito di riproduzione», «deterioramento» e «distruzione» ai sensi di tale disposizione. Nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C‑477/19, EU:C:2020:517), la Corte ha risposto alla prima di tali questioni dichiarando che detta disposizione dev’essere interpretata nel senso che la nozione di «aree di riposo» comprende anche le aree di riposo che non sono più occupate dal cricetus cricetus (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che tale specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spettava al giudice del rinvio verificare. Inoltre, in tale sentenza la Corte ha dichiarato l’irricevibilità delle altre questioni in ragione di carenze della domanda di pronuncia pregiudiziale per quanto riguarda la definizione del contesto fattuale e del quadro normativo nazionale di riferimento, nonché dell’omessa spiegazione dei motivi precisi per cui l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta era necessaria al giudice del rinvio ai fini della decisione nel procedimento principale.

16      È in questo contesto che il giudice del rinvio sottopone alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, esponendo i fatti in modo più dettagliato e precisando che il «deterioramento di un’area di riposo», la «distruzione di un’area di riposo», il «deterioramento di un sito di riproduzione» e la «distruzione di un sito di riproduzione» costituiscono, secondo la legislazione nazionale, quattro fattispecie autonome di illecito che devono essere sanzionate separatamente. Di conseguenza, esso ritiene necessario, ai fini della decisione nel procedimento principale, determinare la portata sia nello spazio che nel tempo della nozione di «sito di riproduzione», nonché i criteri per distinguere tra il «deterioramento» e la «distruzione» di un sito di riproduzione e/o di un’area di riposo.

17      In particolare, il giudice del rinvio chiede se la tutela prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» riguardi unicamente la parte effettivamente abitata delle tane del cricetus cricetus (criceto comune) oppure se essa si estenda anche all’ambiente circostante tali tane. Inoltre, alla luce delle divergenze tra il parere del perito privato nominato da IE e quello dei periti dell’amministrazione comunale della città di Vienna, il giudice del rinvio rileva che è necessario chiarire se debbano essere presi in considerazione, ai fini della qualificazione, sotto il profilo temporale, come sito di riproduzione, solo il periodo di abitazione concreta ed effettiva delle tane da parte del cricetus cricetus (criceto comune) e quello di emancipazione della prole di tale specie animale, oppure anche il periodo di gestazione e l’eventuale periodo di allevamento della prole.

18      Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Che cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo [1], lettera [d)], della [direttiva “habitat”] e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di riproduzione” rispetto ad altri luoghi.

2)      In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione.

3)      In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione.

4)      In base a quali criteri debba essere valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo [1], lettera [d)], della direttiva [“habitat”] sia stata deteriorata o distrutta».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende solo le tane del cricetus cricetus (criceto comune) oppure se essa si estenda anche all’ambiente circostante gli ingressi delle tane di tale specie animale protetta.

20      Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

21      In primo luogo, occorre rilevare che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), di detta direttiva, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

22      Tuttavia, la formulazione di questa disposizione non consente, in sé, di determinare se la tutela da essa prevista per i siti di riproduzione di una specie animale protetta si estenda anche all’ambiente circostante tali siti.

23      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si colloca l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», sebbene detta direttiva non definisca la nozione di «sito di riproduzione», la Corte ha tuttavia sottolineato che il divieto sancito nella disposizione citata non riguarda direttamente le specie animali, bensì è volto a tutelare parti importanti del loro «habitat» [sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 28].

24      Ne consegue che la tutela rigorosa prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» è intesa a garantire che parti importanti dell’habitat delle specie animali protette siano preservate, in modo tale che queste ultime possano godere delle condizioni richieste, segnatamente, per riprodurvisi [v., per analogia, sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 29].

25      Orbene, occorre rilevare che un’interpretazione della nozione di «sito di riproduzione» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» quale quella sostenuta dal ricorrente nel procedimento principale, che intendesse limitare la portata di tale nozione alle sole tane del cricetus cricetus (criceto comune), potrebbe escludere dalla relativa tutela zone necessarie alla riproduzione e alla nascita della prole di detta specie animale protetta, che possono situarsi nell’ambiente circostante tali tane. Una siffatta interpretazione non sarebbe idonea a garantire che parti importanti dell’habitat della specie animale in questione siano preservate in modo tale da permetterle di beneficiare delle condizioni necessarie, in particolare, per riprodurvisi.

26      A questo proposito, nel documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale, febbraio 2007), la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere inteso come volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei siti di riproduzione e, dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del sito di deposizione o parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si schiudono e il sito di nidificazione o parto, quando è occupato dalla prole allevata in quel sito.

27      Dal contesto in cui si colloca l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» emerge, pertanto, che la nozione di «sito di riproduzione» dev’essere intesa come comprensiva di tutte le zone necessarie per consentire alla specie animale in questione di riprodursi con successo, ivi compreso l’ambiente circostante il sito di riproduzione, interpretazione questa che è altresì corroborata dagli obiettivi della direttiva citata.

28      In terzo luogo, infatti, occorre ricordare, come sottolineato dalla Corte al punto 18 della sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune) (C‑477/19, EU:C:2020:517), che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva «habitat», lo scopo di quest’ultima «è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri». Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima, le misure adottate a norma di quest’ultima sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione e tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

29      Inoltre, la direttiva «habitat» mira ad assicurare una tutela rigorosa delle specie animali, in particolare attraverso i divieti previsti dal suo articolo 12, paragrafo 1, in modo tale che il sistema di protezione stabilito in detta disposizione sia in grado di evitare effettivamente che sia arrecato danno all’habitat delle specie animali protette [v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

30      Di conseguenza, la tutela dei siti di riproduzione di una specie animale protetta, prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», deve garantire che detti siti contribuiscano al mantenimento o al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di tale specie animale, nel senso che tale tutela assicuri il permanere della loro funzionalità ecologica.

31      Orbene, non sarebbe compatibile con questo obiettivo privare della tutela l’ambiente circostante i siti di riproduzione di una specie animale protetta, dal momento che esso può rivelarsi necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo.

32      Nel caso di specie, è pacifico che le misure pregiudizievoli sono consistite nella rimozione del manto verde nell’ambiente circostante l’ingresso delle tane del cricetus cricetus (criceto comune), nello sgombero del sito costruttivo, nella realizzazione di un accesso al cantiere e nella costruzione di un parcheggio nelle immediate vicinanze degli ingressi delle tane.

33      In tali circostanze, e come risulta sia dal contesto in cui si colloca l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», sia dagli obiettivi perseguiti da tale articolo, si deve ritenere che la tutela di un sito di riproduzione di una specie animale protetta, come imposta dalla disposizione citata, diverrebbe priva di effetto utile se le attività umane svolte nell’ambiente circostante tale sito avessero per obiettivo o per effetto che la specie animale in questione non frequenti più il sito di riproduzione interessato, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

34      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.

Sulla seconda questione

35      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la tutela dei siti di riproduzione di una specie animale protetta prevista da tale disposizione sia limitata nel tempo.

36      Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il giudice del rinvio chiede, più precisamente, se tale tutela riguardi solo il periodo di abitazione concreta ed effettiva delle tane da parte del cricetus cricetus (criceto comune) e di emancipazione della prole di detta specie animale protetta, oppure se essa si applichi altresì all’intero periodo di gestazione e all’eventuale periodo di allevamento della prole.

37      Al fine di rispondere a tale questione, occorre rilevare che nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C‑477/19, EU:C:2020:517), la Corte ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In esito a un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica di questa disposizione, la Corte ha accolto una concezione ampia della portata temporale di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della specie animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più occupate dalla specie animale in questione, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale faccia ritorno nelle aree di riposo medesime.

38      Alla luce delle considerazioni esposte ai punti 24, 29 e 30 della presente sentenza in merito alla rigorosa tutela prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», una siffatta concezione ampia dev’essere adottata anche per quanto riguarda la portata temporale della tutela dei siti di riproduzione, quali contemplati nella disposizione citata.

39      Da ciò consegue che, al fine di garantire la rigorosa tutela prevista dalla disposizione citata, i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo, cosicché questa tutela si estende altresì ai siti di riproduzione che non sono più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale faccia ritorno nei siti medesimi, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

40      Una tale conclusione è, peraltro, corroborata dalla lettura del documento di orientamento citato al punto 26 della presente sentenza, in cui la Commissione precisa che i siti di riproduzione sono fondamentali per il ciclo di vita di una specie animale protetta e costituiscono parti molto importanti del suo habitat complessivo, necessario alla sua sopravvivenza, cosicché essi devono essere tutelati anche quando non sono occupati, se vi è un’alta probabilità che la specie animale interessata vi faccia ritorno.

41      Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» non possa essere interpretato nel senso che la tutela dei siti di riproduzione di una specie animale protetta prevista da tale disposizione sia limitata al periodo di abitazione concreta ed effettiva oppure al periodo di gestazione e all’eventuale periodo di allevamento della prole di questa specie animale.

42      Ai fini dell’attuazione del regime di tutela prescritto da tale disposizione, spetterà quindi al giudice del rinvio verificare, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della funzionalità ecologica dei siti di riproduzione del cricetus cricetus (criceto comune), se esistano probabilità sufficientemente elevate che, al di fuori dei periodi menzionati al punto precedente, detta specie animale protetta faccia ritorno nei siti medesimi per riprodurvisi.

43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo, cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale vi faccia ritorno.

Sulle questioni terza e quarta

44      Con le questioni terza e quarta, da esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio s’interroga, in sostanza, sull’interpretazione delle nozioni di «deterioramento» e di «distruzione», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat».

45      In particolare, il giudice del rinvio chiede di stabilire se le misure pregiudizievoli costituiscano un «deterioramento» o una «distruzione» di un sito di riproduzione e/o di un’area di riposo, ai sensi di tale disposizione.

46      A questo riguardo, occorre rilevare che la direttiva «habitat» non definisce le nozioni citate, che devono quindi essere interpretate conformemente al senso abituale dei termini che le compongono nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui tali termini sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui gli stessi sono inseriti [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, Staatssecretaris van Financiën (Aliquota IVA ridotta per afrodisiaci), C‑331/19, EU:C:2020:786, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

47      Per quanto riguarda, innanzitutto, il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini «deterioramento» e «distruzione», occorre rilevare che essi si riferiscono, rispettivamente, all’azione di degradarsi, compreso il fatto di indebolirsi gradualmente, e all’azione di far scomparire.

48      Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si colloca l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», dal documento di orientamento della Commissione, menzionato al punto 26 della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere definito come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di riproduzione o un’area di riposo che, a differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità ecologica del sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare immediatamente in una perdita di funzionalità, ma comprometterla qualitativamente o quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita integrale.

49      Occorre altresì ricordare che il divieto di atti che causano il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo enunciato in tale disposizione non è limitato agli atti intenzionali, contrariamente a quanto invece previsto per gli atti di cui alle lettere da a) a c) dello stesso articolo 12 di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

50      Infine, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat», si deve altresì ricordare che, come menzionato al punto 29 della presente sentenza, essa mira ad assicurare una tutela rigorosa delle specie animali, in particolare attraverso i divieti previsti dal suo articolo 12, paragrafo 1.

51      Alla luce di questo regime di rigorosa tutela, si deve ritenere che il grado di danno alla funzionalità ecologica del sito di riproduzione o dell’area di riposo, sia esso intenzionale o meno, costituisce il criterio decisivo per distinguere tra un atto che causa un deterioramento di tale sito di riproduzione o di tale area di riposo, da un lato, e un atto che ne causa la distruzione, dall’altro lato.

52      In particolare, si deve garantire che i siti di riproduzione e le aree di riposo di una specie animale protetta non vengano deteriorati o distrutti dalle attività umane, in modo che essi continuino a fornire le condizioni necessarie affinché tale specie animale possa riposarsi o riprodursi con successo. Tale valutazione deve tener conto dei bisogni ecologici specifici di ciascuna specie animale interessata, alla quale appartiene l’individuo in questione, nonché della situazione degli individui della specie animale in questione che occupano il sito di riproduzione o l’area di riposo in esame.

53      Nel caso di specie spetterà al giudice del rinvio, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», verificare se le misure pregiudizievoli siano state di natura tale da ridurre progressivamente o da eliminare integralmente la funzionalità ecologica di tali habitat.

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.

Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.

2)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo, cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale vi faccia ritorno.

3)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.

Firme

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