di AVV. TOMMASO ROSSI
Il whistleblower è chi segnala alle autorità un illecito e in particolare atti corruttivi compiuti da colleghi nella Pubblica Amministrazione o nell’azienda privata in cui lo stesso lavora.
Segnaliamo che il 28 giugno 2018 è stato presentato a Roma il terzo rapporto annuale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul whistleblowing.
Per leggere il testo del rapporto, pubblicato sul sito internet dell’ Autorità Nazionale Anti Corruzione (CLICCA QUI PER LEGGERE il Rapporto ANAC Whistleblowing del 28.06.2018.)
Pubblica amministrazione e settore privato. Che cos’è il whistleblower?
L’articolo 1 della legge 30/11/2017 n. 179 che introduce in Italia la tutela del whistleblower modifica l’articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato un prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina prevede che chi segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Autorità nazionale anticorruzione o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui èvenuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere soggetto a sanzioni per motivi inerenti la comunicazione, né demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
Quel che, a logica, dovrebbe essere ovvio, è stato (giustamente forse) normato e garantito “nero su bianco”.
L’amministrazione avrà dal canto suo l’onere di provare che le misure discriminatorie adottate nei confronti del segnalante non siano appunto ritorsive, bensì motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori dell’amministrazione o dall’ente sono in ogni caso sempre nulli e il whistleblower licenziato avrà diritto alla reintegra nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno.
L’articolo 2 estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali tali illeciti ovvero le eventuali violazioni del modello organizzativo dell’ente ex l.231/2001, laddove tali segnalazioni siano fondate su elementi di fatto “precisi e concordanti”.
I modelli di organizzazione dal canto loro devono prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.
L’articolo 3 considera “garantita” dalla giusta causa la rivelazione del segreto d’ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonchla violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore, la condotta del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti nell’interesse all’integrità delle amministrazioni pubbliche e private.
Il sistema ANAC per la segnalazione.
Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Dall’ 8 febbraio 2018 è operativa sul sito dell’ANAC l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante viene secretata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.