di AVV.TOMMASO ROSSI
E’ da pochi giorni entrato in vigore il decreto 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro”, (17A05704) (GU Serie Generale n.191 del 17-08-2017)
Lo scorso anno era stata la volta del latte e derivati,da aprile lo stesso obbligo si applicherà a conserve e sughi di pomodoro.
L’obbligo consiste nell’indicare in etichetta l’origine delle materie prime,a tutela dei diritti del consumatore di conoscere la reale filiera del prodotto, anche in relazione al fatto che alcuni Paesi come l’Italia sono più virtuosi di altri da cui importiamo grano (per esempio il Canada) circa il divieto di utilizzo di glifosate.
Il provvedimento si pone sul solco del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Inoltre molti degli obblighi in tale materia derivano dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione.
In particolare l’art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l’applicazione all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; l’art. 26, paragrafo 5 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano piu’ del 50% di un alimento; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano piu’ del 50 per cento di un alimento. La risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 invita la COmmissione a dare applicazione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonche’ ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilita’ di estendere l’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori. Inoltre l’art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l’applicazione all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non risultano emanati:, nelle more dell’adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, si è resa dunque necessaria una disciplina sperimentale dell’etichettatura della pasta secca.
Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e’ stato coltivato il grano duro; b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale e’ stata ottenuta la semola di grano duro.
Qualora le operazioni di cui sopra avvengono nei territori di piu’ Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e’ stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE». In deroga a quanto previsto sopra, qualora il grano utilizzato e’ stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, puo’ essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale e’ stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: ‘UE’, ‘non UE’, ‘UE e non UE’» a seconda dell’origine.
Le indicazioni sull’origine sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e’ inferiore a 1,2 millimetri.
Per le violazioni degli obblighi di cui di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.