Commento a TAR Lazio (sezione Prima), sentenza 11/1/2018 n.313/2018
di avv. Tommaso Rossi (ARTICOLO PUBBLICATO SUL SITO “L’AMMINISTRATIVISTA- IL PORTALE SUI CONTRATTI E GLI APPALTI PUBBLICI)
I gravami aventi ad oggetto la rideterminazione dei canoni concessori, così come in generale quelli aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ogniqualvolta hanno contenuto meramente patrimoniale, che deriva dall’attuazione del rapporto instauratosi tra la P.A. e il privato. Ciò in quanto la res controversa ha ad oggetto esclusivamente la fase esecutiva del rapporto concessorio e non entra in gioco alcun potere autoritativo dell’Amministrazione a tutela di interessi generali.
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Il caso.
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un concessionario nella gestione di servizio bar all’interno di locali di proprietà demaniale in uso al Ministero, della nota del Ministero con cui- a seguito di istanza dallo stesso presentata volta al rinnovo della concessione e alla rideterminazione dell’ammontare dei canoni concessori già versati, in considerazione del mutamento degli equilibri negoziali sopraggiunti- veniva negato tale rinnovo manifestando al contempo l’intenzione di affidare a terzi la concessione tramite procedura a evidenza pubblica.
La mancanza di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
A fronte di un primo motivo di impugnazione- con cui il ricorrente sosteneva che, a norma del DPR 13 settembre 2005, n.296, si evincerebbe un obbligo per la P.A. di rinnovare la convenzione sottoscritta- rigettato nel merito, l’attenzione si pone sul secondo motivo. Con esso il ricorrente chiedeva che venisse accertata la spettanza di somme a titolo di rideterminazione dei canoni concessori.
Accogliendo le difese del Ministero resistente, il Collegio- nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione su tale punto- ha affermato che sussiste una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi. Tali controversie sono soggette al regime generale di riparto della giurisdizione, ricadendo in quella del giudice ordinario laddove abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed, invero, in quella del giudice amministrativo quando riguardino l’esercizio legittimo di un potere spettante alla P.A.
In particolare, le questioni che hanno ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi di spettanza del giudice ordinario sono unicamente quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, che derivano dall’attuazione del rapporto già instauratosi tra P.A. e privato e nelle quali non entra in gioco alcun potere autoritativo da parte dell’amministrazione a tutela di interessi generali.
Nei casi in cui, invece, la controversia abbia ad oggetto l’esercizio di poteri discrezionali relativi alla determinazione del canone, dell’indennità o di altro corrispettivo, sulla scia dell’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU., 12 ottobre 2011, n. 20939) la questione è di competenza del giudice amministrativo.
In conclusione, il giudice amministrativo ha dichiarato la propria incompetenza poiché nel caso in esame si è ritenuto che le questioni sottoposte al TAR riguardassero un semplice mutamento del rapporto contrattuale in essere tra il privato concessionario e la P.A. a seguito della variazione delle condizioni di fatto, e che dunque, avendo ad oggetto esclusivamente la fase esecutiva del rapporto scaturito dalla concessione, non implicassero in alcun modo l’esercizio di nuovi poteri autoritativi da parte della P.A.